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Risoluzione Agenzia Entrate n. 121 del 19.04.2002

Richiesta d’interpello ai sensi della L. 212/2000 art.11. Contratto di fornitura di lavoro temporaneo c.d. interinale.Soggetto obbligato ad operare le ritenute alla fonte a titolo d’acconto


Richiesta d’interpello ai sensi della L. 212/2000 art.11. Contratto di fornitura di lavoro temporaneo c.d. interinale.Soggetto obbligato ad operare le ritenute alla fonte a titolo d’acconto
Risoluzione Agenzia Entrate n. 121 del 19.04.2002

Si segnala, per l’interesse generale e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione Regionale della ……. in sede di risposta all’interpello n. /2001, con il quale sono stati forniti chiarimenti in merito ai soggetti obbligati ad operare le ritenute alla fonte nell’ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196.

“Con riferimento alla questione proposta, è necessario sottolineare che l’art. 1 della Legge 24.6.1997, n. 196 definisce il contratto di fornitura di lavoro temporaneo come il contratto mediante il quale l’impresa fornitrice pone uno o più lavoratori, denominati “prestatori di lavoro temporaneo”, da essa assunti con il contratto previsto dall’articolo 3 della stessa legge, a disposizione di un’impresa, detta “utilizzatrice”, che utilizza la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. In base a tale norma, spetta all’impresa fornitrice del lavoro temporaneo assumere il lavoratore da collocare presso il soggetto utilizzatore. Il datore di lavoro è, quindi, l’impresa fornitrice, che è anche sostituto di imposta nei confronti del lavoratore temporaneo. Il soggetto utilizzatore è, invece, un soggetto terzo rispetto al rapporto tra lavoratore dipendente ed impresa fornitrice e, quindi, non assume alcuna rilevanza la circostanza che lo stesso non sia un sostituto di imposta, in quanto non ricompresso tra i soggetti elencati nel primo comma dell’art. 23 del DPR n. 600/73. Si osserva inoltre che le disposizioni vigenti relative alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, contenute nell’art. 23 del DPR 29.9.1973, n. 600, non prevedono alcuna deroga agli obblighi di effettuazione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti assunti con il contratto di lavoro interinale. Né particolari deroghe sono rinvenibili in altre disposizioni a carattere speciale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene che, nel caso prospettato, gli obblighi previsti dal citato art. 23 del DPR n. 600/73 gravino per intero sull’impresa fornitrice, che, in quanto sostituto di imposta, sarà obbligata ad operare le ritenute alla fonte relativamente a tutte le somme ed ai valori corrisposti al dipendente non solo dalla stessa impresa fornitrice, ma anche dal soggetto utilizzatore. Si fa presente, infatti, che nella circolare n. 326/E del 23.12.1997, al punto 3.2, il Ministero delle Finanze ha chiarito che l’obbligo di effettuare la ritenuta da parte del sostituto di imposta sussiste ogni qual volta vengano corrisposti redditi cui si rende applicabile la disciplina dell’art. 48 del TUIR, anche se erogati, in relazione al rapporto di lavoro, da soggetti terzi rispetto al rapporto stesso”.

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