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Risoluzione Agenzia Entrate n.119 del 22.12.2016

Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)


Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

La società Alfa (di seguito, anche, “istante” o “la società”), che esercita l’attività di “produzione di mescole e prodotti in gomma (codice Ateco 22.19.09)”, ha presentato istanza al fine di sapere se può usufruire del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145.

In particolare, l’istante dichiara di aver realizzato, a decorrere dall’esercizio 2015, attività di ricerca e sviluppo suddivisa nei seguenti quattro diversi progetti, tuttora in corso di svolgimento:

– Progetto 1 – (segue descrizione);

– Progetto 2 – (segue descrizione);

– Progetto 3 – (segue descrizione);

– Progetto 4 – (segue descrizione).

In relazione a tali progetti, la società rappresenta di aver sostenuto nel 2015 costi che ammontano complessivamente a xxx euro. Di questi costi, euro yyy sono definiti dall’istante come “certamente riconducibili” alle quattro tipologie di costo individuate dal citato articolo 3, mentre i restanti euro fffsono definiti di “dubbia riconducibilità”.

In quest’ultima categoria l’istante include anche “euro xx – il cui 90% assumibile per

R&S ammonta ad euro yy – quali costi sostenuti per test e prove di laboratorio”. Proprio con riferimento a tale particolare tipologia di costi la Società chiede se siano ammissibili ai fini della determinazione del credito di imposta in esame e, in caso affermativo, in quale delle quattro tipologie di spese agevolabili siano riconducibili.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’interpellante ritiene che i costi sostenuti per test e prove di laboratorio siano ammissibili al credito d’imposta nella misura del 25%, in quanto, a proprio avviso, nell’ambito delle competenze tecniche di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) del decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo economico del 27 maggio 2015 possono essere ricompresi i costi che l’azienda sostiene per l’acquisizione di conoscenze, know how e simili.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9), come novellato dall’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito l’articolo 3), riconosce un credito di imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019.

Tale agevolazione spetta in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

La misura del credito è elevata al 50 per cento per le spese relative all’assunzione di personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. extramuros(contratti stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179). Con decreto del Ministro delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 27 maggio 2015 sono state dettate disposizioni di attuazione della normativa in esame.

Nel caso di specie, per delimitare correttamente il perimetro oggettivo di applicazione della citata misura agevolativa è stato acquisito il parere del Ministero dello Sviluppo economico (MiSE) che si è espresso, in merito all’ammissibilità dell’attività de qua, nei seguenti termini:

“…i test e le prove di laboratorio delle ‘mescole e prodotti in gomma’ sviluppati dall’interpellante sono parte inscindibile del percorso di ricerca industriale che ha condotto alla realizzazione degli stessi ‘mescole e prodotti in gomma’ e, come essi, dovrebbero probabilmente rientrare tra le attività di ricerca ammissibili ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come novellato dall’articolo 1, comma 35 della legge 23 dicembre 2014, n. 190″.

Per quanto riguarda invece la corretta classificazione dei relativi costi, si ritiene – condividendo l’orientamento espresso dal MiSE – che i medesimi “siano assimilabili alle esternalizzazioni ‘extra muros’ di cui all’articolo 3, c. 6, lett. c), del citato decreto-legge”, ovvero alle attività di ricerca commissionate a terzi per le quali spetta un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese documentabili.

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