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Risoluzione Agenzia Entrate n. 116 del 28.03.2008

Individuazione dell’ufficio competente a trattare le istanze di interpello


Individuazione dell’ufficio competente a trattare le istanze di interpello
Risoluzione Agenzia Entrate n. 116 del 28.03.2008

QUESITO
E’ stata di recente posta all’attenzione di questa Direzione Centrale la questione relativa alla corretta individuazione dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente a trattare le istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente) da parte di enti non commerciali.
In particolare, il dubbio di natura interpretativa riguarda la determinazione, con riferimento agli enti non commerciali, dell’ammontare dei ricavi rilevanti ai fini della applicazione della disposizione che attribuisce alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso la competenza a trattare l’istanza, in luogo della Direzione regionale di domicilio fiscale del contribuente.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il Decreto ministeriale 26 aprile 2001 n. 209 – Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell’interpello e dell’obbligo di risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria – emanato ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000, all’art. 2 stabilisce:
“1. L’istanza di interpello è presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
2. In deroga alla disposizione del comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, nonché i contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo d’imposta ricavi per un ammontare superiore a 500 miliari di lire (258.228.449,54 euro) presentano l’istanza di interpello alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle entrate”.
Nella normativa tributaria, ai sensi dell’art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), sono considerati “ricavi … i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa …”.
La nozione di impresa, nella suddetta normativa, è collegata all’esercizio delle attività commerciali di cui all’articolo 2195 del codice civile (cfr. art. 55 del TUIR).
Per quanto concerne l’attività svolta da codesta Azienda ospedaliera, l’art. 74 del TUIR stabilisce, tra l’altro, che “non costituiscono esercizio dell’attività commerciale:
a) Omissis
b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali”.
Sulla base delle considerazioni svolte, si precisa che:
– i “ricavi” conseguiti da un ente non commerciale, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 2, del D.M. n. 209 del 2001, sono solo quelli che derivano dalle attività commerciali svolte dall’ente e concorrono a formare il reddito di impresa ai sensi del citato articolo 85 del TUIR.
– i “proventi” derivanti dall’esercizio dell’attività istituzionale, non commerciale, invece, non possono essere considerati “ricavi” ai fini che qui interessano.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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