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Risoluzione Agenzia Entrate n. 112 del 06.07.2001

Sanatoria dei codici di attività ai fini della corretta applicazione degli studi di settore


Sanatoria dei codici di attività ai fini della corretta applicazione degli studi di settore
Risoluzione Agenzia Entrate n. 112 del 06.07.2001

Con nota del 5 luglio 2001, la Confederazione Generale Italiana …. ha chiesto conferma della possibilità di:
– estendere la regolarizzazione dei codici ISTAT relativi all’attività prevalente, già prevista dalla circolare n. 54/E del 13 giugno 2001 ai fini di una corretta applicazione degli studi di settore, anche ai soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri;
– regolarizzare i codici ISTAT relativi ad attività secondarie mediante la sola presentazione, seppure tardiva, del modello di variazione ai sensi dell’art. 35, terzo comma, del D.P.R. n. 633/72 e senza applicazione di sanzioni.
Al riguardo, si precisa quanto segue. Nel par. 12.4 della citata circolare n. 54/E è stato chiarito che qualora il codice dell’attività prevalente risulti diverso da quello già comunicato all’amministrazione finanziaria, l’indicazione in Unico 2001 del codice di attività non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati, seppure tardiva, da effettuare presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate preclude l’irrogazione di sanzioni. In tal caso, infatti, trova applicazione la causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall’art. 7 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, in quanto la violazione commessa non incide sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e, una volta regolarizzata mediante la indicazione in Unico 2001 e la variazione dati effettuata all’ufficio finanziario, non arreca pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo.
I suddetti chiarimenti devono ritenersi validi anche con riguardo ai soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri e negli altri casi in cui il contribuente abbia esigenza di comunicare il codice dell’attività prevalente in modo corretto nell’ambito della dichiarazione.
In riferimento alla possibilità di regolarizzare i codici ISTAT relativi ad attività secondarie non comunicate all’amministrazione finanziaria, si ritiene che la sola presentazione del modello di variazione dati sia sufficiente a regolarizzare la posizione del contribuente, senza applicazione di sanzioni. In tal caso, infatti, non è possibile indicare il codice anche nel modello di dichiarazione dei redditi in quanto nella stessa non è previsto un campo apposito.
La fattispecie rientra, infatti, a tutti gli effetti, tra le violazioni formali cui è applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/97, se regolarizzata prima delle azioni di controllo da parte dell’amministrazione.

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