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Risoluzione Agenzia Entrate n. 110 del 05.07.2001

Esenzione tasse automobilistiche – Cittadini stranieri invalidi civili


Esenzione tasse automobilistiche – Cittadini stranieri invalidi civili
Risoluzione Agenzia Entrate n. 110 del 05.07.2001

Con nota del 29 novembre 2000, l’Associazione Nazionale …………., in relazione alla richiesta di cittadini stranieri con permesso di soggiorno, riconosciuti invalidi dalle commissioni sanitarie italiane e titolari di patente B speciale rilasciata in Italia, chiede se a questi soggetti spetta l’esenzione dalle tasse automobilistiche, analogamente a quanto previsto per i cittadini italiani dall’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Si premette che in base alla normativa vigente – articolo 5, comma 32, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 – il presupposto del tributo è il possesso dell’autoveicolo, quale risulta dalla iscrizione al pubblico registro automobilistico.
Con riferimento alla problematica sottoposta all’esame della scrivente, si evidenzia che, per quanto riguarda le tasse automobilistiche, il beneficio in argomento può applicarsi a condizione che il contribuente sia in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti.
Le norme attualmente in vigore, infatti, – articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – prevedono oltre alle agevolazioni stabilite per l’acquisto della vettura, l’esonero delle tasse automobilistiche per i soggetti con handicap motorio permanente, di cui all’articolo 3 della legge 5 dicembre 1992, n. 104, riconosciuto dalle commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 integrate da un operatore sociale e da un esperto (articolo 4 della legge n.104 del 1992), o da commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dallo stesso articolo 4, (invalidità civile, per lavoro di guerra ecc.) così come chiarito dalla circolare n. 186/E del 15 luglio 1998.
Inoltre l’articolo 3, comma 4 della citata legge n. 104 del 1992, stabilisce che la stessa si applica anche agli stranieri residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale, e che le relative prestazioni siano corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali
E’ appena il caso di precisare che le agevolazioni per disabili sono state estese ai non vedenti e sordomuti, ai sensi dell’articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Inoltre, come già affermato nelle circolare n. 6 del 26 gennaio 2001, l’articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 7 – modificando l’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – estende i benefici anche ai soggetti con handicap psichici, che abbiano avuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, di cui all’articolo 3, comma 3, della più volte richiamata legge n. 104 del 1992.
Con la stessa legge finanziaria 2001 alle suddette agevolazioni in materia di tasse automobilistiche per i portatori di handicap, sono stati ammessi anche i familiari che hanno a carico disabili riconosciuti tali ai sensi della già citata legge 104/92, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Da quanto fin qui esposto, emerge che con riferimento alle agevolazioni di cui si tratta non è ricompreso tra i requisiti soggettivi quello della cittadinanza italiana pertanto, il beneficio in argomento, può estendersi anche agli stranieri che si trovino in Italia con permesso di soggiorno, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti, compreso il riconoscimento dell’invalidità ai sensi della legge n. 104 del 1992.

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