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Risoluzione Agenzia Entrate n. 11 del 18.01.2002

Interpello n. 954/186/2001 – ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212


Interpello n. 954/186/2001 – ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 11 del 18.01.2002

Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto concernente l’esatta applicazione dell’art. 96 del TUIR è stato esposto il seguente

QUESITO
L’istante è una società a responsabilità limitata, con sede legale in Italia, attiva nel settore dei servizi marittimi (realizzazione e manutenzione di impianti sottomarini e di imbarcazioni di vario tipo).
Tale società ha intenzione di fondare in Malta una compagnia di navigazione, con oggetto sociale la compravendita, la gestione e il noleggio di natanti, la quale assumerebbe la forma di una società di diritto maltese denominata “private company limited” (XB).
La compagine sociale della nuova società sarebbe formata dalla società istante e da un soggetto maltese, che deterrebbe una partecipazione di minoranza. Il controllo sulla costituenda società maltese sarebbe perciò esercitato dalla società istante.
Poiché Malta è un paese a regime fiscale privilegiato, l’istante chiede quale sia il trattamento fiscale dei redditi prodotti dalla costituenda società e imputati alla società istante in proporzione alla sua quota di partecipazione a quella maltese.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che il caso sia da ricondurre alla previsione del TUIR, art. 96, comma 1, perché essa sarà in grado di dimostrare che la società maltese svolgerà un’effettiva attività industriale. Sarebbe quindi esclusa l’applicazione sia dell’art. 96 comma 1 bis, sia dell’art. 127 bis, commi 1 e 6, sia dell’art. 76, comma 7 bis, del TUIR.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La soluzione interpretativa prospettata non può essere accolta. Infatti le disposizioni del comma 1 dell’articolo 96 del Tuir, ai sensi del successivo comma 1bis dello stesso articolo, non si applicano agli utili distribuiti da società collegate residenti in uno dei paesi individuati in uno dei paesi inclusi nel D.M 24 aprile 1992 (cosiddetta black list) e l’ordinamento non prevede alcuna possibilità di disapplicazione delle disposizioni del comma 1bis dell’articolo 96 del Tuir, ancorché si riesca a provare che la società eserciti un’effettiva attività industriale nel paese in cui ha sede.
E’ tuttavia necessario rilevare che attualmente Malta è un Paese incluso nella cosiddetta black list del 24 aprile 1992 limitatamente alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al “Malta International Business Activity Act” del 30 giugno del 1989 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, ove la società che verrà costituita non dovesse rientrare in una delle fattispecie indicate in detto Decreto Ministeriale o nell’eventuale Decreto che dovesse aggiornare la black list del 1992, risulterà applicabile direttamente il disposto del comma 1 dell’articolo 96 Tuir.

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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