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Risoluzione Agenzia Entrate n. 109 del 29.07.2005

Direttiva madre-figlia


Direttiva madre-figlia
Risoluzione Agenzia Entrate n. 109 del 29.07.2005

Sono stati formulati alcuni quesiti riguardanti la portata del combinato disposto dei commi 1, lettera d), e 2 dell’articolo 27-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, che consente alla società beneficiaria dei dividendi la possibilità di chiedere al sostituto di non applicare la ritenuta quando ricorrono i presupposti per esercitare il diritto al rimborso della ritenuta medesima e, specificamente, qualora la “partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno”.
In particolare, si chiede di conoscere se possa non applicarsi la ritenuta alla fonte sui dividendi – da parte della società “figlia” residente in Italia – nei casi in cui il requisito della partecipazione ininterrotta per almeno un anno – da parte della società “madre” non residente – non sia ancora soddisfatto al momento del pagamento dei dividendi.
Al riguardo, nella circolare 19 giugno 2001, n. 60 la scrivente ha evidenziato che l’esenzione non può essere applicata direttamente dal sostituto d’imposta italiano prima che sia trascorso il periodo di detenzione prescritto.
Nella medesima circostanza si è altresì spiegato come la predetta conclusione trovi conferma indiretta nella giurisprudenza della Corte di Giustizia (nella sentenza 17 ottobre 1996, causa 283/94, si afferma che gli “… Stati non sono tenuti, in forza della direttiva, a concedere l’agevolazione in modo immediato quando la società capogruppo s’impegna unilateralmente a rispettare il periodo minimo di partecipazione…”).
Invero, qualora la non applicazione della ritenuta sui dividendi distribuiti venisse direttamente riconosciuta dal sostituto d’imposta sulla base di una semplice dichiarazione di voler mantenere il requisito della detenzione ininterrotta per almeno un anno della partecipazione qualificata, non sarebbe agevole vigilare a posteriori sul mantenimento dell'”impegno” assunto dal socio che ha percepito i dividendi. Infatti, per quanto attiene il rispetto di tale impegno, il sostituto d’imposta non avrebbe alcun potere-dovere di riscontro e la stessa Amministrazione finanziaria incontrerebbe difficoltà nell’attivare controlli efficaci.
Né le precisazioni effettuate nella circolare 22 novembre 2004, n. 49, riguardanti il socio non residente di una società di capitali che ha optato per il regime di trasparenza, sono in contrasto con quanto sostenuto nella ricordata circolare n. 60 del 2001. Nella sopra richiamata circolare n. 49 del 2004, invero, si afferma che l’opzione per la trasparenza si considera validamente esercitata qualora la condizione richiamata dalla norma (la non applicazione della ritenuta) si verifichi entro il primo periodo di trasparenza. Il che significa che il mancato pagamento del dividendo (pagamento che segna il momento in cui è dato riscontrare il presupposto della non applicazione della ritenuta) non è di ostacolo ad esercitare provvisoriamente l’opzione, la quale – come si è detto – si intende sottoposta alla condizione risolutiva che entro il primo anno di trasparenza debba applicarsi la ritenuta sui dividendi.
Le considerazioni svolte nella circolare n. 49 del 2004 non rispondono, peraltro, all’esigenza di disciplinare gli obblighi del sostituto d’imposta ma rilevano in un contesto diverso, nell’ambito del quale ben potrebbe affermarsi – con ciò senza sconfessare la tesi sostenuta nella circolare n. 60 del 2001 – che l’opzione si perfeziona anche nell’eventualità che entro il primo periodo di trasparenza sia sorto il diritto ad ottenere il rimborso della ritenuta subita.

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