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Risoluzione Agenzia Entrate n. 109 del 22.05.2007

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite Modello F 24, delle somme dovute a titolo di interessi a seguito del pagamento del tributo e delle sanzioni ridotte per le violazioni alle disposizioni tributarie, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite Modello F 24, delle somme dovute a titolo di interessi a seguito del pagamento del tributo e delle sanzioni ridotte per le violazioni alle disposizioni tributarie, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Risoluzione Agenzia Entrate n. 109 del 22.05.2007

L’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consente ai contribuenti di sanare le irregolarità nella determinazione e nel pagamento dei tributi con il versamento di sanzioni ridotte, in aggiunta all’imposta e agli interessi.
Il versamento degli interessi deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo e delle sanzioni.
Per il versamento dei soli interessi, si istituiscono i seguenti codici tributo:
” 1989 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – Irpef”;
” 1990 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – Ires”;
” 1991 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – IVA”;
” 1992 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – Imposte sostitutive”
” 1993 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – Irap”;
” 1994 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale”
” 1995 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale”;
Per la compilazione dei modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:
– i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione “erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
– i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione “regioni”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0 “codici delle regioni e delle province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione “codici attività e tributo”;
– il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione “ICI ed altri tributi locali”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” unitamente al codice dell’ ente reperibile dalla tabella T1 “codici degli enti locali” pubblicata nella sezione “codici attività e tributo” del sito www.agenziaentrate.gov.it
In tutti i casi nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.
Si precisa che le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d’imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

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