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Risoluzione Agenzia Entrate n. 109 del 05.07.2001

Imposta di bollo – denuncia di inizio attività


Imposta di bollo – denuncia di inizio attività
Risoluzione Agenzia Entrate n. 109 del 05.07.2001

Il Dipartimento …….. ha trasmesso allo scrivente un quesito circa il trattamento tributario agli effetti dell’imposta di bollo della denuncia di inizio attività, in quanto sta provvedendo all’aggiornamento dei modelli concernenti le licenze di polizia amministrativa disponibili sul sito internet www.poliziadistato.it.
L’ufficio richiedente ritiene applicabile l’imposta di bollo alla denuncia di inizio attività in quanto considera la stessa un atto del privato sostitutivo di un consenso della Pubblica Amministrazione e, benché non integri un provvedimento amministrativo, lo sostituisce a tutti gli effetti.
Questa Direzione Centrale ritiene che le denunce in questione assumono autonoma rilevanza e non sono da assimilare alle istanze volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento che peraltro non e’ previsto.
Con l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 – recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – vige ormai la regola, con l’esclusione di poche eccezioni, che l’esercizio di un’attività privata non sia subordinato ad autorizzazione, licenza, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato. L’atto di consenso si intende infatti sostituito dalla denuncia di inizio di attività nella quale sono attestati l’esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla legge.
L’amministrazione competente può soltanto, effettuati gli opportuni accertamenti entro il termine prefissato, comunicare il divieto a proseguire l’attività.
Non essendo prevista l’emanazione di un provvedimento autorizzativo all’esercizio, non e’ possibile far rientrare tra le istanze volte ad ottenere un provvedimento le denuncie di inizio attività in argomento che sono infatti da considerare come semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo,salvo beninteso, l’ipotesi del caso d’uso (quando gli atti sono presentati all’Ufficio delle Entrate per la registrazione).

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