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Risoluzione Agenzia Entrate n. 109 del 03.04.2002

Interpello- Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212


Interpello- Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 109 del 03.04.2002

Quesito
Con istanza del 7 dicembre 2001, n. 101168, il sig….., in qualità di rappresentante legale della “XX s.r.l.”, ha proposto interpello ai sensi dell’articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di agevolazione ex articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In particolare, l’istante – che esercita l’attività di commercio al dettaglio di biancheria personale – ha chiesto di sapere se possa usufruire del credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000, per l’acquisto di alcuni beni nuovi con particolare riferimento agli arredamenti e attrezzature commerciali, macchine elettroniche da ufficio e software, climatizzatori d’aria, sistema di allarme con telecamere e antitaccheggio.

Soluzione prospettata
L’interpellante ritiene che il costo di acquisto dei nuovi investimenti possa partecipare alla determinazione dell’investimento netto al fine di conseguire il credito spettante, atteso che si tratta di beni nuovi, ad eccezione delle opere murarie. In particolare, si sostiene che gli arredamenti e le attrezzature commerciali possano rientrare nella agevolazione in parola in quanto gli stessi non vanno classificati nella categoria “mobili e macchine ordinarie d’ufficio”.

Risposta
La fattispecie rappresentata rientra tra quelle agevolabili.
L’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) prevede che, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali “svantaggiate” è attribuito un credito nei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione Europea, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.
Sono agevolabili, ai sensi del comma 2 dell’articolo 8, i nuovi investimenti realizzati dalle imprese per l’acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, compresi quelli acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria e quelli realizzati in appalto o in economia, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali in questione.
In via generale, la norma prevista dall’articolo 8, comma 2, stabilisce che per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi, facendo rinvio agli articoli 67 e 68 del TUIR, ed escludendo espressamente solo i costi relativi all’acquisto di mobili e macchine ordinarie d’ufficio.
Tali sono quei beni compresi nella tabella allegata al D.M. 31 dicembre 1988 (coefficiente di ammortamento 12 per cento), tra i quali non rientrano – per la categoria merceologica “Altre attività” – quelli costituenti arredi commerciali classificati sotto la voce “Arredamento” (coefficiente 15 per cento).
Sono agevolabili anche il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione e l’ammodernamento di impianti esistenti.
Come chiarito dalla circolare 90/E del 18 ottobre 2001, tra le spese di ammodernamento ovvero di acquisto di beni strumentali nuovi rientrano anche quelle sostenute per realizzare nuovi impianti elettrici (anche al fine di ottemperare ad obblighi previsti dalla legge), di riscaldamento, di condizionamento d’aria, ecc.
Il sostenimento di spese di manutenzione e riparazione, può essere agevolato solo se tali spese hanno effettiva natura incrementativa del costo dei beni cui si riferiscono.
Se le opere murarie rientrano in tale, ultima, accezione possono anch’esse partecipare alla determinazione dell’investimento netto al fine di conseguire il credito spettante.

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