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Risoluzione Agenzia Entrate n. 108 del 21.05.2007

Istituzione di un codice tributo per la compensazione del credito d’imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005


Istituzione di un codice tributo per la compensazione del credito d’imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005
Risoluzione Agenzia Entrate n. 108 del 21.05.2007

L’articolo 9 del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, così come modificato dall’articolo 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, attribuisce alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole imprese e medie imprese che prendono parte a processi di concentrazione, un contributo nella forma di credito d’imposta, finanziato per gli anni 2005, 2006 e 2007, pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze inerenti all’operazione di concentrazione.
Il comma 6, del medesimo articolo 9, rende fruibile il predetto credito esclusivamente in compensazione, con le modalità di cui al decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo da parte del Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito, concesso per l’anno 2007, si istituisce il seguente codice tributo:
. “6799” denominato “Credito d’imposta per le spese sostenute per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese, a valere sui fondi stanziati per l’anno 2007 – articolo 9 del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005”.
In sede di compilazione del modello F24, il predetto codice dovrà essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, inserendo nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, espresso nella forma “AAAA”.
Si precisa che il credito di cui sopra non è sottoposto al limite di compensabilità di cui all’art. 25 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.
Il codice sarà operativamente efficace a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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