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Risoluzione Agenzia Entrate n. 105 del 09.05.2003

Legge n. 289 del 2002 – Definizione in base all’articolo 9, comma 3-bis


Legge n. 289 del 2002 – Definizione in base all’articolo 9, comma 3-bis
Risoluzione Agenzia Entrate n. 105 del 09.05.2003

Il Consiglio Nazionale …. ha chiesto se la disposizione contenuta nel comma 3-bis dell’articolo 9 della legge n. 289 del 2002 possa essere applicata da un contribuente che nella dichiarazione originaria conservata dall’intermediario:
* ha compilato regolarmente il quadro P del Mod. Unico 2001 con i dati relativi ai parametri;
* non ha barrato nel quadro RG la casella relativa alle cause di esclusione;
per mero errore materiale, non ha neppure barrato la casella “parametri” posta nel frontespizio della dichiarazione.
E’ stato precisato, inoltre, che i dati trasmessi telematicamente non corrispondono a quelli risultanti dalla dichiarazione conservata dal professionista dato che, visualizzando il file inviato, il quadro P risulta “non trasmesso”. Secondo quanto affermato nell’istanza, il programma di controllo Entratel non avrebbe segnalato alcuna anomalia.
Al riguardo, tenuto conto che in base alla disciplina vigente sino all’anno 2001, in caso di necessità (e in particolare per verificare se i dati trasmessi per via telematica corrispondono a quelli dichiarati dal contribuente) si deve far riferimento all’originale della dichiarazione firmata dal contribuente e conservata dall’intermediario, si ritiene che il contribuente possa legittimamente avvalersi delle disposizioni di favore contenute nel predetto comma 3-bis.
Nella circolare n. 12 al punto 3.6.8, è stato chiarito che la definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli presenti nella dichiarazione originaria.
Considerato, tuttavia, che in tale ultima dichiarazione il quadro P si deve ritenere regolarmente presentato, la difformità rispetto ai dati risultanti dall’invio telematico deve essere considerata ininfluente.
Si ricorda, comunque, che l’Amministrazione finanziaria può revocare l’abilitazione dell’intermediario al servizio telematico in caso di gravi e ripetute irregolarità e inadempienze agli obblighi previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998 e dal d.m. 31 luglio 1998.

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