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Risoluzione Agenzia Entrate n. 105 del 04.07.2001

Registri IVA formati da fogli mobili – Quesito della Comunità Montana ….


Registri IVA formati da fogli mobili – Quesito della Comunità Montana ….
Risoluzione Agenzia Entrate n. 105 del 04.07.2001

Codesta Direzione regionale ha fatto presente che la Comunità Montana …….. ha chiesto all’Ufficio delle entrate di …….. di conoscere se sia regolare l’adozione di registri IVA formati da fogli mobili.
Al riguardo si osserva che la materia della tenuta e conservazione dei libri IVA è disciplinata dall’articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale con il primo comma prevede che i registri, previsti dallo stesso decreto debbono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio ai sensi dell’art. 2215 c.c., in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell’art. 2219 dello stesso codice. Con la medesima disposizione viene stabilito, altresì, che “è ammesso l’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall’Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente”.
Dalla lettura coordinata delle disposizioni appena richiamate si rileva che i registri previsti dalla legislazione dell’imposta sul valore aggiunto devono, prima della loro messa in uso, essere numerati progressivamente e bollati alternativamente dall’Ufficio del registro delle imprese, da un notaio o da un ufficio locale dell’Agenzia.
Le operazioni devono essere annotate nei registri secondo le regole della ordinata contabilità, ossia senza spazi in bianco, interlinee, né abrasioni e le eventuali cancellazioni vanno eseguite in modo da rendere leggibile le registrazioni cancellate.
In ordine alle cautele adottate dal legislatore si osserva che la vidimazione persegue la finalità di garantire che le registrazioni siano effettuate in data posteriore alla vidimazione e che le stesse siano eseguite sulle pagine del registro, le quali in quanto bollate e numerate non possono essere successivamente manipolate o alterate.
Tali finalità risultano garantite anche nell’ipotesi, peraltro espressamente prevista dal citato articolo 39, 1 comma, del DPR. n. 633 del 1972, in cui il registro sia composto da fogli mobili, a condizione che ciascun gruppo di fogli sia impiegato per un solo tipo di operazioni (registrazione delle fatture, degli acquisti, ecc.), e che le stesse pagine che compongono il registro:
– contengano l’intestazione della ditta che intende porle in uso;
– riportino l’indicazione del tipo di registro di cui fanno parte;
– siano preventivamente e progressivamente numerate e vidimate;
– portino nell’ultima pagina l’indicazione del numero complessivo delle pagine vidimate.
Ciò al fine di evitare che le singole pagine possano essere sostituite con pagine appartenenti ad altro gruppo sottoposte dalla stessa ditta a vidimazione.
Si ritiene opportuno, altresì, che siano riportati in ciascuna pagina i saldi di chiusura evidenziati nella pagina precedente e che le registrazioni comprendano tutte le indicazioni prescritte per le operazioni cui sono destinate.

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