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Risoluzione Agenzia Entrate n. 103 del 03.07.2001

Imposta di bollo – richiesta chiarimenti sulla legge n. 28 del 18 febbraio 1999


Imposta di bollo – richiesta chiarimenti sulla legge n. 28 del 18 febbraio 1999
Risoluzione Agenzia Entrate n. 103 del 03.07.2001

Con nota … il funzionario dei servizi demografici del comune di …, ha chiesto il parere dello scrivente in merito all’applicazione dell’imposta di bollo sulle copie autentiche per le domande di partecipazione a pubblici concorsi.
Al riguardo si richiama la nota 2 all’articolo 3 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 -disciplina dell’imposta di bollo- modificata dall’articolo 19 della Legge 18 febbraio 1999 n. 28, la quale stabilisce che “per le domande di partecipazione ai pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti controindicati o di assunzione in servizio, anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata e, per i documenti da allegare alle domande stesse l’imposta non è dovuta”.
Dal disposto della norma citata consegue che anche l’autentica della sottoscrizione delle domande nonché l’autentica di ogni altro documento da produrre per la partecipazione ai pubblici concorsi è da ritenere esente dall’imposta di bollo.
Sembra opportuno rammentare che l’articolo 39 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – prevede che “la sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi, o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione”.
Infine, nel richiamare l’articolo 37 del citato testo unico che prevede:”Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo”, si precisa che all’articolo 46 sono elencati gli stati, qualità personali e fatti che gli interessati possono comprovare con dichiarazioni sottoscritte, anche contestuali alle istanze, in sostituzione delle normali certificazioni ed al successivo articolo 47, comma 3, è stabilito: “fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.

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