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Provvedimento Agenzia Entrate del 21.03.2016 (2016/42623)

Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati


 

Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone

 

1. Approvazione del modello per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale

1.1. È approvato il modello IVA TR, con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.
1.2. Il presente modello, contenente gli elementi richiesti dal decreto del Ministro delle Finanze 23 luglio 1975 e successive modificazioni, è utilizzato, in luogo del modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 20 marzo 2015, a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2016, da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni.
1.3. Eventuali aggiornamenti e correzioni alle istruzioni e alle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

2.1. Il modello IVA TR è reso disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.
2.2. Il medesimo modello può essere, altresì, prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’allegato A e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
2.3. È autorizzata la stampa del modello IVA TR nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A.
3. Modalità per la presentazione telematica del modello

3.1. La trasmissione per via telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, dei dati contenuti nel modello di cui al punto 1, deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato B al presente provvedimento.
3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

 

Motivazioni

L’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, consente ai contribuenti IVA di chiedere, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c) ed e) dello stesso decreto, con alcune limitazioni nelle ipotesi delle lettere c) e d) rispetto al rimborso annuale, il rimborso dell’eccedenza di imposta detraibile anche per periodi inferiori all’anno.
In alternativa alla richiesta di rimborso, l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, prevede la possibilità di utilizzare il predetto credito d’imposta in compensazione nel modello F24.
Inoltre, lo stesso articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, disciplina le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di rimborso e di compensazione, prevedendo che le stesse debbano contenere gli elementi individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 23 luglio 1975 e successive modificazioni.
Allo scopo di razionalizzare e uniformare le modalità di presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione del credito IVA trimestrale è stato predisposto un apposito modello, contenente gli elementi previsti dal citato decreto del 1975, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 settembre 2004, da ultimo modificato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 20 marzo 2015.
Al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello IVA TR alle modifiche introdotte nella disciplina Iva, il presente provvedimento approva il nuovo modello, disciplinandone la reperibilità, le caratteristiche tecniche e grafiche per la stampa e le specifiche tecniche necessarie per l’invio dei dati contenuti nelle suddette istanze.

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

 

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto; Decreto ministeriale 23 luglio 1975 e successive modificazioni: modalità per l’esecuzione delle disposizioni dell’art. 38-bis, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Decreto ministeriale 13 dicembre 1979, e successive modificazioni: norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle società controllanti e controllate;
Decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542: regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175: semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;
Legge 28 dicembre 2015, n. 208: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 gennaio 2016: innalzamento delle percentuali di compensazione applicate alle cessioni di taluni prodotti del settore lattiero-caseario e di animali vivi delle specie bovina e suina.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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