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Provvedimento Agenzia Entrate del 20.03.2023 (94679/2023)

Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178


Prot. n. 94679/2023

Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di
imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture
informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’articolo 1,
comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui

all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

1.1 La percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 è pari al 100 per cento.

1.2 L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è, pertanto,

pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato

provvedimento del 20 maggio 2022, in assenza di rinuncia.

1.3 Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del

punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito

internet dell’Agenzia delle entrate.

1.4 Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 6.1 del

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022,

in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2

Motivazioni

Il comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la

concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta di cui all’articolo 3,

comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

agosto 2014, n. 116, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’articolo

3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile

2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari

delle «strade del vino» di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n.

268.

Il comma 131 del citato articolo 1 ha previsto inoltre che, con provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del

credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dallo stesso comma 131 (5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

In proposito, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del

20 maggio 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del

credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione, in

assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa

previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta

risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

Tanto premesso, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in

base alle comunicazioni validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con

riferimento agli investimenti realizzati nel 2022, è inferiore al limite di spesa, con il presente

provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da

ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito richiesto.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

73, comma 4);

3

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio

delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;

Articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 20 marzo 2023

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

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