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Provvedimento Agenzia Entrate del 19.07.2016 (2016/115137)

Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle imposte e relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle startup innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, costituite ai sensi dell’ articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33


Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle imposte e relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle startup innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, costituite ai sensi dell’ articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33

IL DIRETTORE

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

DISPONE

1. Estensione dell’utilizzo del modello di versamento “F24”

1.1 L’imposta di registro, l’imposta di bollo e le relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle start up innovative, costituite ai sensi dell’articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, sono versati mediante il modello di pagamento “F24”.

1.2 Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti di cui al punto 1.1 e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

2. Decorrenza

2.1 Le disposizioni contenute nel presente provvedimento decorrono a partire dal 20 luglio 2016.

2.2 In considerazione dei tempi tecnici necessari all’adeguamento dei sistemi informativi per permettere il versamento dei tributi di cui al punto 1.1 con il modello “F24”, fino al 31 luglio 2016 gli stessi pagamenti possono essere effettuati con il modello “F23” utilizzando i relativi codici tributo ordinariamente previsti per la registrazione degli atti privati.

Motivazioni

L’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ha introdotto il sistema del versamento unificato delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali (modello F24), indicate al comma 2 dello stesso articolo 17.

La lettera h-ter del medesimo comma 2 prevede, inoltre, che il sistema del versamento unificato possa essere esteso anche ad altre entrate individuate con apposito decreto ministeriale.

In applicazione della citata disposizione, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 8 novembre 2011 ha esteso le modalità di versamento unitario stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tra l’altro, anche ai pagamenti dell’imposta di registro di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il medesimo decreto 8 novembre 2011 ha altresì previsto che le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per i tributi e le altre entrate di sua competenza.

Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2016, sono state fornite, tra l’altro, le istruzioni per la registrazione degli atti costitutivi delle start up innovative costituite ai sensi dell’articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3.

In un’ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento, considerato che il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei versamenti e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti, con il presente provvedimento si dispone l’estensione dell’utilizzo del modello F24 per il versamento dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo e dei relativi interessi e sanzioni connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle start up innovative, di cui all’articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;

– statuto dell’Agenzia delle entrate;

– regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;

– provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001;

– provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2010.

Disciplina normativa di riferimento

– decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

– decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;

– decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011;

– decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012;

– decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015;

– decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 1 luglio 2016.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficialeai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

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