QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Provvedimento Agenzia Entrate del 16.12.2021 (363388/2021)

Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2021



pdf-html


Prot. n. 363388/2021

Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1.Definizioni

1.1.Ai fini del presente provvedimento, si intende per:

a)“Servizio F24”: il servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997;

b)“Servizio I24”: il Servizio F24 per il pagamento di tributi, contributi, premi e altre somme tramite canali telematici dell’Agenzia;

c)“intermediari”: gli intermediari convenzionati con l’Agenzia per i servizi

F24/I24: banche, Poste Italiane S.p.a., prestatori di servizi di pagamento non bancari, agenti della riscossione;

d)“contabilitĂ  speciale”: contabilitĂ  speciale n. 1777 denominata “Agenzia delle entrate – fondi della riscossione”.

2.Termini di riversamento e rendicontazione delle somme versate a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto

2.1.Gli intermediari riversano entro le ore 14,50 del 31 dicembre 2021, sulla contabilità speciale accesa presso la Banca d’Italia – Sezione Tesoreria dello Stato di Roma, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle


convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 24 e del 27 dicembre 2021, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 5 giorni lavorativi.

È data facoltà ai predetti intermediari di dar luogo o meno alla prenotazione dei bonifici da regolare il 31 dicembre 2021.

2.2.Gli intermediari si attengono ai termini convenzionali per il riversamento delle somme versate dai contribuenti il 27 dicembre 2021 tramite i canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi o entro 3 giorni lavorativi.

2.3.Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1 e 2.2, restano ferme le modalitĂ  convenzionali e gli standard tecnici di cui al Manuale SIA – RI – VEUN 001 in vigore alla data per la rendicontazione in via telematica dei relativi dati all’Agenzia delle entrate.

2.4.Gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico bonifico, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto di cui al punto 2.1; in tal caso, in deroga a quanto previsto al punto 2.3, il flusso rendicontativo unico deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2021.

2.5.Per le somme versate nei giorni 24 e 27 dicembre 2021 non si applicano le previsioni convenzionali relative all’anticipato riversamento di cui all’articolo

21, comma
2-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997.

2.6.La Banca d’Italia – Sezione Tesoreria dello Stato di Roma è autorizzata a prelevare dalla contabilità speciale le somme riversate il 31 dicembre 2021 ai sensi dei punti 2.1 e 2.4 per l’imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) nella stessa data.

2.7.Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente provvedimento le somme affluite il 31 dicembre 2021 sulla contabilitĂ  speciale e relative ai versamenti eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).

Motivazioni


I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell’imposta sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 ad eseguire il pagamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.

Il versamento dell’imposta è effettuato, ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, mediante delega di pagamento agli intermediari convenzionati con l’Agenzia per i servizi F24/I24 (banche, Poste Italiane S.p.a., prestatori di servizi di pagamento non bancari, agenti della riscossione). Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto dall’articolo 6, comma
5-bis della legge n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre.

Le convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 prevedono diversi termini di riversamento delle somme, a seconda dei canali di versamento utilizzati dai contribuenti (cartaceo, telematico tramite servizi degli intermediari, telematico tramite servizi dell’Agenzia).

Con il presente provvedimento, pertanto, si dispongono, anche in deroga alle previsioni convenzionalmente pattuite, i tempi e le modalità per il riversamento all’Erario delle somme riscosse nelle date del 24 e 27 dicembre 2021 a titolo di acconto IVA, avendo acquisito il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze

–Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e della Banca d’Italia.

Si è, infine, precisato che le somme riscosse tramite modello F24 EP e regolate il 31 dicembre 2021, sono escluse dalle disposizioni del presente provvedimento, in quanto non si tratta di versamenti eseguiti a titolo di acconto IVA.

Riferimenti normativi

a)Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1);


Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nel sito della medesima Agenzia

(articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nel sito della medesima Agenzia (articolo 2, comma 1).

b) Disciplina normativa di riferimento

Legge 29 dicembre 1990, n. 405 (art. 6, comma 2,
5-bis,
5-ter);

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni;

Decreto ministeriale del 25 gennaio 2019.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it) tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 16 dicembre 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

ALTRI APPROFONDIMENTI

ESG e Collegio sindacale: SCIGR, assetto organizzativo, flussi informativi e rapporti con il revisore della sostenibilità

Redazione AteneoWeb
Proseguendo nell'analisi del documento del CNDCEC, emerge con chiarezza come il ruolo del collegio sindacale richieda un'immersione profonda nelle dinamiche operative della società, a partire dalla valutazione dell'adeguatezza del Sistema...

Riforma della Previdenza complementare 2026: le novità in vigore dal 1° luglio 2026

Redazione AteneoWeb
Dal capitale liquidabile alle nuove regole fiscali: il riassetto della previdenza integrativa tra flessibilità, incentivi e adesione automatica....

Riforma RUNTS 2026: le novità del DM 2/2026 per gli Enti del terzo settore

Redazione AteneoWeb
Nuove regole per il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il DM 2/2026 interviene sulla disciplina del RUNTS con misure di semplificazione e digitalizzazione che puntano a rendere più snelle...

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.