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Provvedimento Agenzia Entrate del 11.10.2022 (382131/2022)

Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36


Prot. n. 382131/2022

Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’istanza per il

riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 737, della legge 30 dicembre

2021, n. 234, per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata di cui all’art. 2, comma

1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Oggetto del provvedimento

1.1 Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze 5 maggio 2022 (di seguito, “decreto ministeriale“), le

modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del

credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di

seguito, “Legge“).

1.2 Con il presente provvedimento è, altresì, approvato l’allegato modello di “Istanza per il

riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività

fisica adattata”, con le relative istruzioni (di seguito “Istanza“).

1.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet

dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Modalità e termini per l’invio dell’Istanza

2.1 L’Istanza è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente

oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui

all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito

2

internet dell’Agenzia delle entrate.

2.2 A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne

attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La

ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area

riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

2.3 L’Istanza è inviata dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023.

2.4 Nello stesso periodo di cui al punto 2.3 è possibile:

a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente

trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle

precedentemente inviate;

b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con

la stessa modalità di cui al punto 2.1.

3. Ammontare del credito d’imposta

3.1 Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022,

con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni

dalla scadenza del termine di presentazione di cui al punto 2.3, è comunicata la percentuale

del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.

3.2 La percentuale di cui al punto 3.1 è ottenuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto

ministeriale, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate, pari a 1,5 milioni

di euro per l’anno 2022, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle

istanze di cui al punto 1. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese

agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per

cento.

4. Trattamento dei dati

4.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b),

del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 1,

comma 737, della Legge, il quale riconosce alle persone fisiche un credito d’imposta per le

spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per lo svolgimento

3

di attività fisica adattata di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28

febbraio 2021, n. 36. Il decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze 5

maggio 2022 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano

definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il

riconoscimento del credito d’imposta.

4.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione

all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si

avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del

sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner

metodologico, alla quale è affidata l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di

affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente

designate Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE)

2016/679.

4.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento,

sono:

– i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale) e dell’eventuale

soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale);

– gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore

(es. interdizione legale o giudiziale);

– i dati relativi alle spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata.

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito d’imposta, per

le verifiche successive sulla spettanza dello stesso e per l’eventuale recupero degli importi

non spettanti.

4.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del

Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del

trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di

liquidazione, accertamento e riscossione.

4.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del

Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire

un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto

4

che la trasmissione dell’Istanza che dà diritto al credito d’imposta venga effettuata mediante

il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o

mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario

oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di

cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

4.6 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli

interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante

dell’Istanza.

4.7 Sul trattamento dei dati personali relativo all’Istanza è stata eseguita la valutazione

d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Motivazioni

Il comma 737 dell’articolo 1 della Legge ha previsto un credito d’imposta a favore delle

persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per

fruire di attività fisica adattata di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28

febbraio 2021, n. 36.

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 maggio 2022 sono definite le

modalità per l’accesso al credito d’imposta.

Il presente provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze 5 maggio 2022, definisce le modalità, i termini di presentazione e

il contenuto dell’Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta.

In particolare, è previsto che l’Istanza è inviata dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023.

Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo

aver ricevuto le Istanze, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente

fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza

del predetto termine di presentazione dell’Istanza

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

5

articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio

delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 maggio 2022;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, nonché

alla libera circolazione di tali dati (GDPR);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati

personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 11 ottobre 2022

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

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