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Provvedimento Agenzia Entrate del 10.11.2015 (2015/144042)

Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali”


 

Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali”

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone:

1. Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali”

E’ approvato il modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali”, da utilizzare per l’esercizio dell’opzione per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014.
2. Composizione del modello

Il modello è composto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, dai riquadri contenenti i dati anagrafici del soggetto che esercita l’opzione e quelli dell’eventuale rappresentante firmatario nonché l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione.
3. Termini e modalità di esercizio dell’opzione per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014

3.1. L’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di bei immateriali è esercitata, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda il predetto periodo d’imposta e i successivi quattro.
3.2. I soggetti che intendono optare per il regime opzionale comunicano in via telematica i dati previsti nel modello, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La prova della comunicazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.
3.3. La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato “PATENT_BOX”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it entro il corrente mese di novembre.
3.4. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al richiedente una copia della comunicazione predisposta con l’utilizzo del software “PATENT_BOX”, nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

 

Motivazioni

L’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (“Legge di stabilità”), come modificato dal decreto-legge del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, introduce un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Il comma 44 dell’articolo 1 della “Legge di stabilità” prevede che con “decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43”.
In conformità a tale previsione, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 luglio 2015 stabilisce le disposizioni attuative del regime opzionale di tassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali.
In particolare, l’opzione è valida per cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.
Relativamente ai primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini indicati nel presente provvedimento.
A decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.
In attuazione delle citate disposizioni, è emanato il presente provvedimento con il quale è approvato il modello di comunicazione da utilizzare per esercitare l’opzione.

 

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

 

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente, tra l’altro, le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015); Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze, 30 luglio 2015, recante le disposizioni di attuazione dell’articolo l, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
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