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Provvedimento Agenzia Entrate del 06.06.2016 (2016/87040)

Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012


 

Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone

1. Modalità di fruizione delle agevolazioni

1.1 Le agevolazioni di cui all’articolo 1, commi da 445 a 453, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), a favore delle microimprese localizzate nella zona franca comprendente i comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello di pagamento F24.
1.2 Ai fini di cui al punto 1.1, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Con separata risoluzione è istituito il codice da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
1.3 Il Ministero dello sviluppo economico trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario e l’importo dell’agevolazione concessa, nonché le eventuali variazioni.
1.4 In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell’importo dell’agevolazione concessa, il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate.
1.5 Per ciascun modello F24 ricevuto l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati ai sensi del punto 1.3, effettua controlli automatizzati.
Nel caso in cui l’importo dell’agevolazione utilizzata risulti superiore all’ammontare del beneficio residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, il relativo modello F24 è scartato.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

Motivazioni

L’articolo 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito, ai sensi dei commi 340 e seguenti dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
In particolare, alle microimprese che svolgono la propria attività nella zona franca, il comma 450 del citato articolo 1 riconosce l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP e dall’IMU, esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 208/2015.
In proposito, il comma 453 del citato articolo 1 ha previsto l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Zone Franche Urbane ricadenti nel c.d. Obiettivo Convergenza).
Il citato decreto del 10 aprile 2013 stabilisce, tra l’altro, che le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
Pertanto, con il presente provvedimento sono definiti le modalità e i termini di fruizione delle agevolazioni in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dello sviluppo economico.
A tal fine, il presente provvedimento stabilisce che l’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo dell’agevolazione utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati.
Nel caso in cui l’agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati.

 

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1, art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

 

Disciplina normativa di riferimento

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 340 a 341-ter, relativi alle agevolazioni in favore delle Zone Franche Urbane;
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che, all’articolo 37, disciplina il “Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell’Obiettivo Convergenza”;
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio 2013 e successive modificazioni, che, in attuazione di quanto previsto all’articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, stabilisce le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell’Obiettivo “Convergenza”;
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 e, in particolare, l’articolo 1, commi da 445 a 453, relativi all’istituzione della zona franca comprendente i comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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