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Provvedimento Agenzia Entrate del 04.12.2017 (281912/2017)

Chiusura dell’ufficio territoriale di Savigliano


 

Chiusura dell’ufficio territoriale di Savigliano


IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
DISPONE:

Nell’ambito della Direzione provinciale di Cuneo, il 18 dicembre 2017 è soppresso l’ufficio
territoriale di Savigliano.

 

Motivazioni

Nel definire i principi della spending review con riferimento alla riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, l’art. 23-quinquies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, obbliga a ridurre comunque il numero degli uffici territoriali, stabilendo che gli uffici da chiudere vanno individuati “avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva” (comma 5, lettera a). Con riferimento poi alle locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni, il successivo decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, impone “un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l’utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprietà
degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato” (art.24).
In applicazione di tali norme, il presente atto dispone la chiusura dell’ufficio territoriale di Savigliano, trattandosi di un piccolo ufficio, con un numero di addetti inferiore a 30 unità, che occupa un immobile in locazione passiva. Ciò che caratterizza tale ufficio è, da un lato, la bassa domanda di servizi da erogare, e, dall’altro, le diseconomie di scala e l’insufficienza di sinergie tipiche di strutture di dimensioni molto ridotte (da qui, l’obbligo normativo di chiuderle). Per le sue caratteristiche, questo ufficio ha quindi sfavorevoli condizioni di funzionalità operativa e carichi di lavoro esigui, tali da non giustificare gli oneri connessi al suo funzionamento, sicché, oltre a determinare un risparmio sui costi di gestione, in linea con le previsioni del citato decreto-legge n. 66 del 2014, la sua chiusura consentirà – in accordo con le finalità fondamentali della spending review – un impiego più razionale delle risorse che tenga anche conto, come prescrive il citato decreto-legge n. 95 del 2012 (art. 8, comma 1, lett. – 2 – f), “delle innovate modalità operative connesse all’aumento dell’informatizzazione dei servizi”; informatizzazione particolarmente sviluppata nell’Agenzia delle entrate.

 

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
b) Articolazione interna delle direzioni provinciali:

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 5)
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (art. 8, comma 1, lettera f) e art. 23-quinquies, comma 5, lettera a)
Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
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