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Provvedimento Agenzia Entrate del 02.11.2022 (406604/2022)

Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178


Prot. n. 2022/406604

Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di

imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture

informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’articolo 1,

comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui

all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

1.1. La percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle

entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 è pari al 100 per cento.

1.2. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pertanto

pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai

sensi del citato provvedimento del 20 maggio 2022, in assenza di rinuncia.

1.3. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi

del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata

del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

1.4. Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 6.1

del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio

2022, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241.

1.5. Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per

utilizzare in compensazione il credito d’imposta di cui trattasi.

Motivazioni

Il comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la

concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta di cui all’articolo 3,

comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

agosto 2014, n. 116, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’articolo

3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile

2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari

delle «strade del vino» di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n.

268.

Il comma 131 del citato articolo 1 ha previsto inoltre che, con provvedimento del direttore

dell’Agenzia delle entrate, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del

credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dallo stesso comma 131 (5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

In proposito, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del

20 maggio 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del

credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione, in

assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del

direttore dell’Agenzia delle entrate. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa

previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta

risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

Tanto premesso, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti

in base alle comunicazioni validamente presentate dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022, con

riferimento agli investimenti realizzati nel 2021, è inferiore al limite di spesa, con il presente

provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da

ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito richiesto.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;

Articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene

luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 2 novembre 2022

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

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