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Circolare INPS n. 97 del 04.06.2003

Sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2002. Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni


Sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2002. Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni
Circolare INPS n. 97 del 04.06.2003

SOMMARIO: Indennità ordinaria di disoccupazione. Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa. La Corte Costituzionale con sentenza n. 269 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998

L’articolo 34, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ha disposto che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta successivamente al 31 dicembre 1998 non dà titolo in nessun caso all’erogazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, con requisiti normali – di cui al decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, convertito con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni – e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni.
La Corte Costituzionale peraltro, con sentenza n. 269 del 17-24 giugno 2002, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha affermato il principio che le dimissioni per giusta causa non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro. Comportano, quindi, uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese nell’ambito operativo dell’articolo 34, 5 comma.
Di conseguenza il diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, deve essere riconosciuto ogni qual volta la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per giusta causa, e cioè quando si verifichi una causa che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (articolo 2119 del codice civile). Si precisa che le fattispecie riconosciute dalla Corte di Cassazione e dai Tribunali di merito concernono, ad esempio, le ipotesi di dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, per molestie sessuali e per modificazioni delle mansioni.
Ciò premesso, le Sedi procederanno a definire in conformità le domande e i ricorsi pendenti, nonché a riesaminare d’ufficio le domande e i ricorsi eventualmente definite in modo difforme dal criterio contenuto nella presente circolare e sempre che non sia già intervenuta la relativa decadenza.
Si precisa infine che il termine per la presentazione della domanda, in caso di disoccupazione derivante da dimissioni per giusta causa, è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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