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Circolare INPS n.84 del 20.05.2016

Fusione mediante incorporazione dell’Istituto per la tutela e assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e servizi – ITACO, nell’Ente di patronato per l’assistenza sociale artigiani – EPASA


Fusione mediante incorporazione dell’Istituto per la tutela e assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e servizi – ITACO, nell’Ente di patronato per l’assistenza sociale artigiani – EPASA

 

Sommario:

Si forniscono le istruzioni operative conseguenti al procedimento di fusione per incorporazione tra gli Istituti di patronato in oggetto e al provvedimento di approvazione del nuovo Statuto del patronato “EPASA-ITACO Cittadini e Imprese” ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 152/2001, comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 20 aprile 2016.

Con provvedimento prot. n. 0005934 del 20 aprile 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 152/2001, il nuovo Statuto dell’Ente di patronato “EPASA-ITACO Cittadini e Imprese”, conseguente all’atto di fusione per incorporazione del patronato ITACO nell’ente incorporante EPASA.

Considerati i tempi tecnici necessari per il perfezionamento delle procedure informatiche e organizzative finalizzate a consentire un esercizio legittimo delle modalità di accesso ai servizi telematici dedicati agli Enti di patronato e ad assicurare da parte delle strutture dell’Istituto comportamenti uniformi su tutto il territorio nazionale, si fa presente che la fusione in argomento è pienamente operativa a decorrere dal 16 maggio 2016.

Pertanto, tenuto conto che ai sensi dell’art. 2504-bis del Codice civile, il soggetto incorporante assume i diritti e gli obblighi dei partecipanti alla fusione proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione stessa, dalla data sopra indicata i lavoratori subordinati dipendenti o dipendenti delle organizzazioni promotrici e comandati presso l’ex ITACO operano nella loro nuova veste mantenendo la disponibilità delle pratiche per le quali abbiano ricevuto apposito mandato ed utilizzando i servizi telematici messi a disposizione degli Enti di patronato sul portale Inps.

Gli operatori ex ITACO non dovranno procedere alla restituzione della documentazione in loro possesso relativa a prestazioni ed interventi non ancora definiti alla data del 16 maggio 2016 e, nella loro nuova veste, possono svolgere attività di patrocinio presso gli uffici dell’INPS.

Si fa presente inoltre che, nella fase transitoria, si provvederà ad eliminare le utenze del patronato soppresso che saranno ricreate da parte dell’ente incorporante. Tale operazione consentirà la gestione sia delle domande di prestazioni trasmesse e definite antecedentemente alla data del 16 maggio 2016, sia di quelle non ancora definite per le quali sarà chiuso il mandato rilasciato al patronato ex ITACO (cod. 002) e contestualmente aperto il mandato per il patronato EPASA-ITACO (cod. 010).

Si raccomanda alle strutture territoriali che gestiscono pratiche presentate dal patronato ex ITACO e non definite alla data del 16 maggio 2016, di assumere le iniziative necessarie a consentire la corretta imputazione statistica delle stesse al patronato EPASA-ITACO e a garantire la più ampia collaborazione agli operatori di detto patronato.

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