QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Circolare INPS n. 60 del 30.03.2011

Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2011. Minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2011 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai


Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2011. Minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2011 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle
Circolare INPS n. 60 del 30.03.2011

SOMMARIO: Vengono inviate le tabelle aggiornate con la perequazione automatica del 1,6 per cento.

Con circolare n. 167 del 30 dicembre 2010 è stato comunicato che il decreto del 19 novembre 2010, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 279 del 29 novembre 2010, fissa nella misura dello 1,4 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l’anno 2011.
L’ISTAT con nota del 17 gennaio2011 ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, tra il periodo gennaio 2009 – dicembre 2009 e il periodo gennaio 2010 – dicembre 2010 è risultata pari al 1,6 per cento.
Tale valore rappresenta l’indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l’anno 2011.
Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l’anno 2011 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2012, si è proceduto per il momento alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale del 1,6 per cento, del massimale di retribuzione pensionabile con l’aliquota del 2 per cento annuo e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella allegata alla legge 11 marzo 1988, n.67, e all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2011, quale risulta con l’applicazione dell’aumento di perequazione del 1,6 per cento (euro 468,35 mensili), si è proceduto altresì alla rideterminazione del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Resta comunque fermo che il trattamento minimo per l’anno 2011 viene erogato nella misura risultante sulla base del coefficiente di perequazione automatica del 1,4 per cento stabilita con decreto ministeriale 19 novembre 2010, salvo conguaglio in sede di perequazione per l‘anno 2012.
Sono stati rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2011 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità a norma dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
E’ stato infine aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all’articolo 67 della legge n. 488 del 1999.
Si precisa che i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali potranno essere adeguati soltanto in occasione dell’aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale che viene effettuato normalmente in occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno successivo, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.
Si comunica che le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate sulla base dei dati rideterminati con l’applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica del 1,6 per cento accertata dall’ISTAT per l’anno 2011.
Si trasmettono in allegato 1 le tabelle aggiornate sulla base della percentuale di variazione del 1,6 per cento, in sostituzione delle tabelle F, G, O, R, S e T trasmesse in allegato alla circolare n. 167 del 30 dicembre 2010.

Allegato N. 1 dal dito INPS

ALTRI APPROFONDIMENTI
I numeri chiave per guidare la PMI – L’arte di creare ricchezza: il valore aggiunto come motore della PMI

I numeri chiave per guidare la PMI – L’arte di creare ricchezza: il valore aggiunto come motore della PMI

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Troppo spesso l'imprenditore italiano si focalizza sul fatturato, dimenticando che vendere molto non significa necessariamente produrre ricchezza. Il valore aggiunto è il KPI che misura quanto l'azienda "aggiunge" alle materie...
Autotrasportatori: riduzione accise II trimestre 2026

Autotrasportatori: riduzione accise II trimestre 2026

Dott.ssa Annalisa Forte – Studio Valter Franco
Con nota a registro ufficiale 00353642 del 24.06.2026 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende note le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla...
La convergenza simmetrica tra EBITDA e PFN: il rischio di Double Counting e la governance dei contratti di M&A

La convergenza simmetrica tra EBITDA e PFN: il rischio di Double Counting e la governance dei contratti di M&A

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Dalla corretta simmetria tra EBITDA e PFN ai rischi di doppio conteggio nelle operazioni di M&A: le indicazioni del CNDCEC e i riflessi sulla strutturazione contrattuale e sulle clausole di...

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.