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Circolare INPS n.5 del 10.01.2024

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 29 novembre 2023, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023


INDICE

1. Variazione al 2,5 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2024

2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

1. Variazione al 2,5 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2024

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 288 dell’11 dicembre 2023 è stato pubblicato il decreto 29 novembre 2023 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1), con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata fissata al 2,5 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002).

Al riguardo si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

La misura del 2,5 per cento di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2024.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).

3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In relazione a ciò, la misura dell’interesse del 2,5 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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