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Circolare INPS n. 46 del 10.03.2011

Dichiarazione trimestrale della manodopera agricola – modello DMAG – obbligatorietà dell’indicazione del CIDA


Dichiarazione trimestrale della manodopera agricola – modello DMAG – obbligatorietà dell’indicazione del CIDA
Circolare INPS n. 46 del 10.03.2011

SOMMARIO: Premessa Codice Identificativo denuncia Aziendale (CIDA) Indicazione del CIDA nel modello DMAG e controllo sulla trasmissione telematica delle denunce

1. PREMESSA
La legge 11 marzo 2006, n. 81 di conversione , con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante “interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa” ha introdotto numerose innovazioni in materia di adempimenti a cui sono tenute ad ottemperare le aziende agricole.
Con la circolare 11 luglio 2006 n. 88, l’Istituto ha disciplinato le novità introdotte dalla legge citata ed ha previsto l’introduzione del CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale) che, attribuito direttamente dalla procedura a seguito della approvazione della denuncia aziendale trasmessa telematicamente dal contribuente, costituisce l’identificativo univoco dell’azienda in linea con i criteri di efficienza e snellezza amministrativa a cui si deve uniformare la gestione degli adempimenti contributivi aziendali.
In tale contesto, l’Istituto ha avviato un processo di revisione dell’intero sistema che attualmente gestisce le dichiarazioni di manodopera occupata dalle aziende agricole, la tariffazione e il versamento dei contributi, nonché l’estratto conto aziendale.
Tale processo, che rappresenta un cambiamento radicale delle modalità di gestione delle modifiche dei dati dichiarati dalle aziende e dai loro intermediari, consentirà la gestione degli importi contributivi a credito dell’azienda dopo il processo di calcolo della contribuzione da parte dell’Istituto e l’adeguamento alle novità normative introdotte negli ultimi anni.
La revisione del sistema DMAG è finalizzata al miglioramento della qualità dei dati della manodopera dipendente, necessaria per il corretto aggiornamento del conto assicurativo e la conseguente liquidazione tempestiva delle prestazioni ad essa spettanti.
La reingegnerizzazione consentirà, in linea con il processo avviato dall’Istituto di crescita di efficienza amministrativa e di aumento della qualità delle prestazioni e dei servizi nei confronti dei cittadini e delle imprese, la gestione telematica di tutte le tipologie di dichiarazioni, sia principali che di variazione, anche di tipo passivo e l’avvio di un processo strutturato di controlli sui dati dichiarati con l’emissione automatizzata dei provvedimenti amministrativi conseguenti.

2. CODICE IDENTIFICATIVO DENUNCIA AZIENDALE (CIDA)
Come indicato nella Premessa, il Codice Identificativo della Denuncia Aziendale, introdotto con la circolare n. 88 dell’11 luglio 2006, è un codice numerico attribuito direttamente dalla procedura a seguito dell’approvazione della Denuncia Aziendale di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 375/93.
La revisione del sistema DMAG rende necessaria l’introduzione del CIDA come codice obbligatorio identificativo unico dell’azienda anche nelle denunce trimestrali.
Tale codice consentirà di reperire in modo automatizzato dall’archivio delle aziende agricole, implementato dalle strutture territoriali con i dati delle Denunce Aziendali presentate ed approvate, molte delle informazioni attualmente presenti nel modello DMAG Unico e necessarie alle operazioni di calcolo della contribuzione con la conseguente semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende.
Infatti il CIDA costituirà l’identificativo univoco dell’azienda, sia dal punto di vista formale, individuando l’esatta corrispondenza con l’azienda, sia sostanziale, individuando anche l’esatta corrispondenza di talune caratteristiche aziendali, ad esempio il codice aziendale e/o i fondi, il tipo ditta.

3. INDICAZIONE DEL CIDA NEL MODELLO DMAG E CONTROLLO SULLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DENUNCE
In relazione a quanto previsto nel precedente paragrafo, è necessario rendere obbligatoria l’indicazione del CIDA nel modello DMAG, a decorrere dal periodo di trasmissione telematica delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola relative al primo trimestre 2011, ivi comprese quelle per periodi pregressi.
Pertanto, tutte le denunce Dmag inviate nel termine previsto per il primo trimestre 2011 (aprile 2011) saranno sottoposte, oltre ai consueti controlli normativi, alla propedeutica fase di validazione del codice CIDA relativamente alla sola sua corretta formalità, con le modalità di seguito indicate.

– Denunce trasmesse nell’esercizio I/2011
* Controllo di esistenza del CIDA
* In caso di CIDA assente o non numerico la denuncia verrà scartata
Controllo di validità del CIDA.
Il valore del CIDA sarà sottoposto ad un controllo di congruità, consistente nel verificare che, sull’archivio delle aziende agricole, sia collegato al codice fiscale dell’azienda.
Nel caso ciò non sia vero, la denuncia verrà comunque registrata ed elaborata (con gli esiti consueti).
L’anomalia riscontrata sarà segnalata mediante:
apposita dicitura nella ricevuta provvisoria in .pdf
apposito simbolo nella colonna “Stato” lato denuncia come anche ambito file. Per questi ultimi verrà prodotta la visualizzazione dell’apposito simbolo quando almeno una delle denunce contenute nel file non supererà il controllo semantico. Tale denuncia sarà individuabile accedendo alla lista delle denunce attraverso il link “Visualizza l’esito del file” posto nella colonna “ESITO”.

– Denunce trasmesse dall’esercizio II/2011
Anche il controllo di validità del CIDA diventerà bloccante. Se il CIDA non risulterà associato, nell’archivio delle aziende agricole, al codice fiscale dell’azienda, la denuncia sarà scartata (come nel caso di CIDA assente o non numerico).

A tal fine, saranno impartite le istruzioni necessarie alla trasmissione telematica delle denunce Dmag mediante la pubblicazione, a breve, della nuova versione delle relative specifiche tecniche.

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