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Circolare INPS n. 44 del 09.03.2018

Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2018.


Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2018.

 

Sommario:

1. FPLD per la generalità delle aziende agricole

2. FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale

3. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2018 per gli operai agricoli dipendenti

4. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2018

1. FPLD per la generalità delle aziende agricole.

Nel calcolo delle aliquote contributive previste per le aziende che operano nel settore agricolo si deve tener conto delle disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs. n. 146/1997. L’articolo 3, comma 1, del citato decreto prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

Per l’anno 2018, quindi, l’aliquota contributiva nel settore in argomento è fissata nella misura complessiva del 28,90%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.

2. FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale.

L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, di cui alla legge n. 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’articolo1, comma 769, della legge n. 296/2006.

Conseguentemente, anche per l’anno 2018, l’aliquota contributiva in argomento resta fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

3. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2018 per gli operai agricoli dipendenti.

Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo 28, comma 3, del D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, a decorrere dal 1 gennaio 2001 i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:

Contribuzione

Misura

Assistenza Infortuni sul Lavoro

10,1250

Addizionale Infortuni sul Lavoro

3,1185

4. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2018.

Le agevolazioni in oggetto non hanno subito variazioni. In base alla previsione di cui all’articolo 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, sono infatti a regime le misure già in essere fino a luglio 2010.

Territori

Misura agevolazione D.L.

Dovuto

Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord)

100%

Montani

75%

25%

Svantaggiati

68%

32%

Tale agevolazione non trova applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n 845.

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