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Circolare INPS n. 42 del 25.02.2002

Pescatori autonomi. Contribuzione anno 2002


Pescatori autonomi. Contribuzione anno 2002
Circolare INPS n. 42 del 25.02.2002

SOMMARIO: Adeguamento delle retribuzioni convenzionali. Aliquota pensionistica per i lavoratori autonomi

Com’è noto, coloro che svolgono l’attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa (“autonomi“), sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e sono tenuti a versare all’Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa

Retribuzione convenzionale mensile.

Per l’anno 2002 la misura giornaliera del salario medio convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, comunicata con la circolare n. 36 del 8/2/2002, è fissata in € 518,00 mensili (€ 20,72 x 25gg.) (allegato n. 1).

anno 2002: pescatori autonomi

retribuzione convenzionale mensile

Euro

518,00

Su tale retribuzione devono essere calcolati, per il 2002, i contributi dovuti dai pescatori autonomi.
Con circolare n. 50 del 2 marzo 2001, è stato chiarito che, a decorrere dal 1.1.2001, in applicazione di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), l’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (1), non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
Al riguardo si precisa che con successivo provvedimento (legge 28.12.2001 n. 448 – finanziaria 2002 – art. 43 comma 3) la decorrenza della predetta norma deve essere quella dell’entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.

Aliquota FPLD.

Anche nei confronti dei pescatori autonomi trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, in attuazione dell’art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della legge 28 febbraio 1997, n. 30, art 27.
Tale categoria deve trasferire l’aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1 gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1 gennaio 2013. Si veda al riguardo la circolare n. 35 del 15/2/2001.
Poiché tale incremento è stato già operato nell’anno 2001, fissando l’aliquota FPLD nella misura dell’11,81% (circolare 50 del 2 marzo 2001), per quest’anno non è prevista nessuna variazione. Nell’allegato 2 si richiamano le percentuali in trattazione.

Contributo mensile.

Il contributo mensile per l’anno 2002, risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari ad un importo complessivo di € 61,18 (allegato n. 3), di cui:

FPLD

Euro

a) base

0,57

b) adeguamento

60,61

Totale

61,18

L’Istituto provvederà alla fornitura dei modelli “F24” personalizzati necessari per l’assolvimento dell’obbligo contributivo.
Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che si rammenta deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.
Con successivo messaggio sarà comunicata la data di spedizione della modulistica. Le Sedi dovranno assicurare ai contribuenti in questione che non saranno applicati oneri accessori per i contributi riferiti a periodi pregressi già scaduti.

Riferimenti normativi

(1) L’art.7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638 prevede che “Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell’anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l’accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 40% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno”.

Allegato 1

Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Retribuzione convenzionale mensile e giornaliera
Decorrenza 1/1/2002

La retribuzione convenzionale per l’anno 2002 risulta pari a:
€ 518,00 mensili
€. 20,72 giornaliere

Allegato 2

Pescatori piccola pesca – Coefficienti di ripartizione dei contributi ordinari
Decorrenza 1/1/2002

GESTIONE FPLD

ALIQUOTE

COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE

a) base

0,11

0,009317

b) adeguamento

11,70

0,990683

Totale

11,81

1,000000

Allegato 3

Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Decorrenza 1/1/2002

La retribuzione convenzionale mensile, arrotondata all’unità di euro, risulta pari a € 518,00.
Conseguentemente i contributi mensili, riferiti alle aliquote indicate nell’allegato n. 2, assumono i seguenti valori:

FPLD

Euro

a) base

0,57

b) adeguamento

60,61

Totale

61,18

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