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Circolare INPS n. 40 del 16.02.2007

Importo dei contributi dovuti per l’anno 2007 per i lavoratori domestici


Importo dei contributi dovuti per l’anno 2007 per i lavoratori domestici
Circolare INPS n. 40 del 16.02.2007

SOMMARIO: Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione. Art. 1, comma 793, legge 27 dicembre 2006, n. 296 – assistenza domiciliare all’infanzia

Importo dei contributi dovuti per l’anno 2007 per i lavoratori domestici
L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2005 – dicembre 2005 ed il periodo gennaio 2006 – dicembre 2006 è risultata del 2%.
Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2007 per i lavoratori domestici.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, in applicazione dell’art. 1, comma 769, della legge 296 del 27 dicembre 2006, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
Si fa presente, inoltre, che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, è aumentata di 0,50 punti percentuali come previsto dall’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/2/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) aventi decorrenza 1/1/2006, come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006.

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2007 AL 31 DICEMBRE 2007

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

fino a € 6,83

oltre € 6,83

fino a € 8,34

oltre € 8,34

€ 6,06

€ 6,83

€ 8,34

€ 1,27 (0,30) (2)

€ 1,43 (0,34) (2)

€ 1,75 (0,42) (2)

€ 1,23 (0,30) (2)

€ 1,39 (0,34) (2)

€ 1,70 (0,42) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

€ 4,41

€ 0,92 (0,22) (2)

€ 0,90 (0,22) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione
I coefficienti di ripartizione sono indicati nella seguente tabella:

LAVORATORI DOMESTICI
Coefficienti di ripartizione – Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007

GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI
CON CUAF

(1) (2) (3)

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
(1) (2) (3)

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

F.P.L.D. (1)

D.S. (2)(3)

C.U.A.F. (2)(3)

MATERNITA’ (2) (3)(4)

INAIL

Fondo garanzia tratt. fine rapporto

TOTALE

17,4275%

2,0325%

0,0000%

0,0000%

1,31%

0,20%

20,9700%

0,831068

0,096924

0,000000

0,000000

0,062470

0,009538

1,000000

16,7075%

2,1525%

0,0000%

1,31%

0,2000%

20,3700%

0,820201

0,105670

0,000000

0,064310

0,009819

1,000000

Note
(1) In base all’art. 1, comma 769, della Legge 26/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
(2) In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
(3) L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
(4) L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002).

– A seguito dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
– A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
– In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.

Art. 1, comma 793, legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Assistenza domiciliare all’infanzia.
I contributi previdenziali e assicurativi per gli assistenti domiciliari all’infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano, sia dipendenti di persone fisiche o nuclei familiari che dipendenti di imprese individuali o di persone giuridiche, sono dovuti, ai sensi dell’art.1, comma 793, legge 27 dicembre 2006 n° 296, secondo le misure previste dall’art. 5 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, “anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati”.
Per quanto attiene alle modalità ed ai termini dei versamenti della contribuzione , la cui determinazione è demandata all’Istituto dalla citata norma della Legge Finanziaria, si rinvia alla normativa generale attualmente vigente in materia di lavoro domestico, ovvero a quanto stabilito dall’art. 8 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403. Per tale tipologia di rapporti di lavoro e solo per la provincia di Bolzano, i datori di lavoro dovranno pertanto utilizzare il Mod. LD09 di denuncia di rapporto di lavoro domestico indicando nelle note la dicitura “ assistente domiciliare all’infanzia prov. Bolzano”.
Inoltre, in quanto condizione necessaria per l’applicazione della legge sopra citata, dovrà essere consegnata alla sede di competenza, contestualmente al mod. LD09, autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dal lavoratore, attestante la qualificazione o l’accreditamento presso la Provincia autonoma di Bolzano quale assistente domiciliare all’infanzia.

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