QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Circolare INPS n. 184 del 18.10.2001

Art. 122 della legge 388 del 23 dicembre 2000- interventi per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli


Art. 122 della legge 388 del 23 dicembre 2000- interventi per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli
Circolare INPS n. 184 del 18.10.2001

SOMMARIO: Interpretazione dell’art. 122 della Legge 388 del 23 dicembre 2000. Nota n° 49 del 20 settembre 2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Interpretazione dell’art. 122 della Legge 388 del 23 dicembre 2000. Nota n° 49 del 20 settembre 2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

L’art. 122 della legge 388 del 23 dicembre 2000 ha previsto “ in sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaboratori occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a tre mesi”.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota n° 49/2001 del 20 settembre 2001 avente ad oggetto “ Art. 122 della Legge 23.12.2000, n° 388” ed il cui contenuto viene di seguito riportato
“Con circolari n° 12/2001 del 22 gennaio e n. 49 dell’8 maggio c.a., sono state impartite direttive circa l’interpretazione da darsi alle norme di cui all’art. 122 della Legge indicata in oggetto (Finanziaria 2001).
Nel richiamare la questione si chiarisce che questo Ministero, riesaminata attentamente tale disposizione per quegli aspetti che attengono al rapporto previdenziale ed assistenziale, ritiene che, in attesa di una organica revisione della materia relativa alle prestazioni rese dai parenti e dagli affini del coltivatore diretto, le collaborazioni occasionali, qualora rese a titolo gratuito, non configurino un rapporto di lavoro subordinato od autonomo e, pertanto, non possono dare luogo all’insorgenza di obbligazioni contributive.
A tale interpretazione vorranno pertanto attenersi gli organi di vigilanza degli Uffici in indirizzo.”
Nella fattispecie il Ministero competente nel riesaminare la questione, precedentemente gestita dalle circolari n° 12/2001 e 49/2001, per gli aspetti che attengono al rapporto previdenziale ed assistenziale, ritiene che la collaborazione occasionale, qualora sia resa a titolo gratuito, non delinea un rapporto di lavoro subordinato o autonomo e pertanto non può essere assoggettata ad alcun tipo di contribuzione.

ALTRI APPROFONDIMENTI
I numeri chiave per guidare la PMI – Investire nel domani: misurare l’innovazione per non restare indietro

I numeri chiave per guidare la PMI – Investire nel domani: misurare l’innovazione per non restare indietro

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Nell'attuale mercato globale, una PMI che non innova è un'azienda che ha già iniziato il suo declino. Tuttavia, l'innovazione non può essere solo un'idea astratta; deve essere misurata e gestita...
Il protocollo di conduzione della composizione negoziata: regole d’ingaggio, gestione delle trattative e doveri dei protagonisti

Il protocollo di conduzione della composizione negoziata: regole d’ingaggio, gestione delle trattative e doveri dei protagonisti

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
La sezione III del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 aggiorna e sostituisce le precedenti linee-guida del 2021 e del 2023, introducendo una disciplina minuziosa che traduce in buone prassi...
Il collegio sindacale nelle cooperative

Il collegio sindacale nelle cooperative

Redazione AteneoWeb
Le peculiarità dell’organo di controllo nelle società cooperative tra vigilanza sulla gestione mutualistica, requisiti normativi e obblighi connessi al Codice della Crisi d’impresa....

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.