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Circolare INPS n. 164 del 27.09.2000

Sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 12-26 luglio 2000. Lavoratrici a domicilio


Sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 12-26 luglio 2000. Lavoratrici a domicilio
Circolare INPS n. 164 del 27.09.2000

SOMMARIO: L’art.5 della legge n. 1204/71 (interdizione anticipata dal lavoro per maternità) è applicabile anche alle lavoratrici a domicilio.

Il comma 2 dell’art. 1 della legge 1204/71 prevede, com’è noto, l’applicabilità alle lavoratrici a domicilio dei soli artt. 2, 4, 6 e 9, e non anche dell’art. 5 riguardante la interdizione anticipata dal lavoro per maternità.
Tale disposizione non era stata abrogata neppure dalla legge 18.12.1973, n. 877 (” Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio”) considerato che l’art. 9 aveva esteso ai lavoratori a domicilio le norme vigenti per i lavoratori subordinati, ma limitatamente a quelle relative alle assicurazioni sociali e agli assegni familiari.
Con sentenza del 12-26 luglio 2000, n. 360 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 1204/71, nella parte in cui non prevede l’applicabilità alle lavoratrici a domicilio dell’art. 5 della medesima legge.
Pertanto le lavoratrici che hanno ottenuto dall’Ispettorato del Lavoro l’autorizzazione alla interdizione anticipata hanno diritto alla indennità di maternità per astensione obbligatoria per uno o più periodi autorizzati di interdizione.
Per la determinazione della indennità restano valide le istruzioni precedenti (v. circ. n. 134382 del 26.1.82, punto 9.7) con la precisazione che quanto previsto dall’art. 18 della legge 1204 deve ora intendersi riferito non solo all’astensione obbligatoria di cui all’art. 4, ma anche a quella di cui all’art. 5 della stessa legge.
Ad ogni buon conto si fa presente che alle lavoratrici a domicilio è applicabile anche l’art. 4 bis, inserito nella legge 1204 dall’art. 12 della legge 53/2000 (flessibilità dell’astensione obbligatoria).
Si sottolinea inoltre che la corresponsione della indennità per interdizione anticipata è subordinata alla condizione che la lavoratrice riconsegni al committente, prima dell’inizio della interdizione stessa, tutte le merci ed il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato, analogamente a quanto previsto per l’astensione obbligatoria “normale” dall’art. 18, u.c., della legge 1204 (v. circolare citata, punto 3.6).
Le presenti disposizioni si applicano relativamente ai provvedimenti di interdizione anticipata intervenuti successivamente al 26 luglio 2000, data di emanazione della sentenza n. 360 della Corte Costituzionale.

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