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Circolare INPS n. 130 del 07.12.2007

Pensioni di reversibilità a carico del Fondo Ferrovie dello Stato – ricorsi in materia di calcolo dell’IIS ai sensi dell’art. 15 co. 5 Legge 724/1994 – provvedimenti giudiziali e decisioni del Comitato amministratore del Fondo – Art. 1, co. 774, 775 e 776


Pensioni di reversibilità a carico del Fondo Ferrovie dello Stato – ricorsi in materia di calcolo dell’IIS ai sensi dell’art. 15 co. 5 Legge 724/1994 – provvedimenti giudiziali e decisioni del Comitato amministratore del Fondo – Art. 1, co. 774, 775 e 776 Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)
Circolare INPS n. 130 del 07.12.2007

SOMMARIO: Pensioni di reversibilità a carico del Fondo Ferrovie dello Stato – ricorsi in materia di calcolo dell’IIS ai sensi dell’art. 15 co. 5 Legge 724/1994 – provvedimenti giudiziali e decisioni del Comitato amministratore del Fondo – Art. 1, co. 774, 775 e 776 Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)

L’applicazione della normativa in materia di pensioni di reversibilità di cui alla legge 335/1995 ha dato origine a problemi interpretativi della stessa con riferimento alle prestazioni ai superstiti a carico del Fondo Ferrovie dello Stato istituito presso l’INPS ai sensi dell’art. 43 della legge 488/1999.
La medesima normativa peraltro si applica anche alle gestioni pensionistiche amministrate dall’INPDAP.
In particolare, è sorta questione se la disposizione dell’art. 1, comma 41, della legge 335 dovesse essere interpretata nel senso che, a tutte le pensioni ai superstiti aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge citata, si dovesse applicare la normativa prevista nell’AGO, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta.
In senso affermativo sono sia la nota della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP – n.187882 del 28 Settembre 1995, di cui alla circolare n. 646 del 9.10.1995 della Direzione Generale dei Servizi Periferici, che le istruzioni fornite dall’INPS con circolare n. 157/2001.
Nei casi di specie quindi le pensioni sono state liquidate applicando l’aliquota di reversibilità vigente nell’AGO alla somma della pensione annua lorda e della indennità integrativa speciale spettante o virtualmente spettante all’interessato.
Tale interpretazione è stata tuttavia oggetto di un contenzioso giudiziario, che ha interessato ed interessa numerosi titolari di reversibilità a carico del Fondo FS.
A seguito di tale contenzioso e contrariamente all’indirizzo interpretativo seguito dall’Istituto, gli interessati hanno sinora ottenuto la rideterminazione di dette pensioni in godimento sulla base di quanto stabilito dalla sentenza della Corte dei Conti a sezioni riunite n. 8 del 20.3.2002 con la quale veniva confermato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, anche dopo l’entrata in vigore della L. 335/95, per le pensioni del pubblico impiego – come devono considerarsi quelle di cui trattasi – avrebbe dovuto continuare a sussistere il diritto al trattamento di pensione di reversibilità, previsto dalla legge 724/94, con attribuzione ai superstiti dell’indennità integrativa speciale in misura intera, come assegno accessorio, indipendentemente dalla data della morte del dante causa, titolare di trattamento di riposo liquidato fino al 31.12.1994.
Anche i ricorsi amministrativi relativi alla questione sono stati regolarmente accolti dal Comitato amministratore del Fondo, in modo difforme dalle proposte dell’Istituto, proposte in linea con le indicazioni dei Ministeri vigilanti.
L’Istituto, poi, in considerazione del costante orientamento sfavorevole della giurisprudenza della Corte dei Conti sulla materia, come sopra cennato, anche a sezioni riunite, per evitare un ulteriore aggravio di spese per il caso in cui l’interessato si fosse rivolto a detto Organo giudicante, ha ritenuto, trattandosi di motivi di opportunità, di non coltivare ulteriormente il contenzioso non procedendo alla sospensiva dell’esecuzione delle decisioni del Comitato ex art. 48 Legge n. 88/1989.
In questo contesto, l’art. 1, commi 774, 775 e 776 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), in tema di liquidazione delle pensioni di reversibilità, ha stabilito che “L’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l’indennità integrativa speciale già in godimento del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità”
“Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, già definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici”.
“E’ abrogato l’art. 15 co.5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724″.
In proposito, con messaggio n. 396 del 4.1.2007, sono state fornite alle sedi le prime indicazioni operative per la definizione delle situazioni pendenti e per la trattazione dei ricorsi amministrativi riferiti alla questione.
Si fa seguito a tali indicazioni per far presente che nel co. 775 del citato art. 1 legge 296/2006, non essendovi alcun espresso richiamo al contenzioso giudiziario – riguardo al quale sono fatti salvi gli effetti solo delle sentenze passate in giudicato – lo stesso deve intendersi riferito anche a quello definitosi positivamente per i ricorrenti in sede amministrativa.
Ove poi non sia stata data ancora esecuzione ai provvedimenti del Comitato, si potrà darvi corso tenuto conto della mancata sospensiva effettuata ai sensi dell’art. 48 L. 88/89.

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