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Circolare INPS n. 124 del 28.12.2018

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2018, “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla GU n. 291 del 15/12/2018


Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2018, “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla GU n. 291 del 15/12/2018

 

Sommario:

Con la presente circolare si illustrano i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali, a seguito della variazione del saggio degli interessi legali, di cui all’articolo 1284 del codice civile, fissato allo 0,8 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2018.

INDICE

1. Variazione allo 0,8% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2019

2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

1. Variazione allo 0,8% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 15/12/2018, è stato pubblicato il decreto 12 dicembre 2018 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è stata fissata allo 0,8 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali[1].

Al riguardo si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa, che richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura dello 0,8% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).

3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

In relazione a ciò, la misura dell’interesse dello 0,8% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2019.


[1]Cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002.

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