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Circolare INPS n. 124 del 28.06.2000

Misura e decorrenza delle sanzioni ex art. 1, co.217, della L. 23 dicembre 1996 n.662 in talune fattispecie: 1) regolarizzazione spontanea a seguito di sentenza giudiziale di illegittimità del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; 2) rego


Misura e decorrenza delle sanzioni ex art. 1, co.217, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 in talune fattispecie: 1) regolarizzazione spontanea a seguito di sentenza giudiziale di illegittimità del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; 2) regolarizzazione spontanea a seguito di conciliazione fra le parti in materia di licenziamento e successiva reintegrazione nel posto di lavoro
Circolare INPS n. 124 del 28.06.2000

SOMMARIO: Ai fini della decorrenza e misura delle sanzioni si configurano come morosità (art,1, co.217, lett.a) della L. n.662/1996) i casi di: 1) regolarizzazione spontanea a seguito di sentenza giudiziale di illegittimità del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; 2) regolarizzazione spontanea a seguito di conciliazione fra le parti in materia di licenziamento e successiva reintegrazione nel posto di lavoro.

Sono pervenute da parte di alcune Sedi richieste di chiarimenti sulla materia indicata in oggetto ai fini dell’applicazione delle sanzioni ex art. 1, c. 217, della legge n. 662/1996, con particolare riferimento all’applicabilità o meno della sanzione “una tantum”.
In proposito si precisa quanto segue.

1) Regolarizzazione spontanea a seguito di sentenza giudiziale di illegittimità del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro.
A tale riguardo, in via preliminare, si richiamano le indicazioni a suo tempo fornite (cfr.msg.n.21633 del 15.5.1991 e circolare n. 521 R.C.V. del 19.3.1980 pag. 779) circa l’applicazione delle sanzioni civili, a decorrere dalla scadenza dei singoli periodi di paga cui si riferiscono le regolarizzazioni contributive effettuate per i casi di dichiarazione di illegittimità del licenziamento in base all ‘art. 18 della legge 20.5.1970, n. 300.
Tale fattispecie si ritiene che configuri l’ipotesi di ritardato pagamento dei contributi con conseguente applicazione della somma aggiuntiva prevista per i casi di morosità (art. 4 della legge n. 48/1988, c. 1, lett. a) ed art. 1 c. 217, lett. a) della legge n. 662/1996) qualora la regolarizzazione avvenga entro la scadenza del termine di pagamento dei contributi del periodo di paga in corso alla data di notifica della sentenza (entro il 16 del mese successivo).

2) Regolarizzazione spontanea a seguito di conciliazione fra le parti in materia di licenziamento e successiva reintegrazione nel posto di lavoro.
Ad analoghe conclusioni si ritiene possa pervenirsi nella materia indicata in epigrafe.

3) Istruzioni tecniche operative.
L’inadempienza deve essere aperta nella procedura del recupero crediti (pgm.4654) con il codice TS 12 (regolarizzazione per sentenza).
La compilazione dei modelli DM10/V da parte delle ditte avverrà secondo le consuete modalità previste per le regolarizzazioni spontanee, inserendo il valore “3” nel campo “codice provenienza” ed codice “M” nel campo tipo omissione.
Ai fini del calcolo delle sanzioni, in fase di definizione dell’inadempienza o durante le operazioni di infasamento, l’operatore del recupero crediti dovrà verificare, dalla documentazione che deve essere allegata alla denuncia, se i modelli DM10/V sono stati presentati entro la scadenza sopra indicata e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello della sentenza o del verbale di conciliazione.
Qualora l’una tantum non debba, pertanto, essere addebitata, l’operatore dovrà provvedere ad inserire la notizia nell’archivio recupero crediti con le modalità che verranno comunicate con successivo messaggio di procedura. Sul modello DM10/V va apposta la data di presentazione perché possa essere inserita nella procedura Recupero Crediti.

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