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Circolare INPS n. 111 del 08.06.2000

Piani di inserimento professionale (P.I.P) ex art. 15 L.n.  451/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Ulteriori chiarimenti


Piani di inserimento professionale (P.I.P) ex art. 15 L.n. 451/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Ulteriori chiarimenti
Circolare INPS n. 111 del 8.06.2000

SOMMARIO: Chiarimenti e precisazioni sui criteri che i soggetti utilizzatori devono seguire per l’applicazione di particolari istituti.

Con circolare n. 13 del 27 gennaio 1999, in materia di Piani di inserimento professionale (P.I.P), sono stati illustrati, d’intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, alcuni criteri che gli imprenditori ospitanti devono seguire durante il periodo di svolgimento dei progetti.
Con nota del 30 maggio c.a. il citato Dicastero, con particolare riguardo agli istituti relativi a malattia e ferie, ha fornito ulteriori chiarimenti e precisazioni che, per opportuna conoscenza, di seguito si comunicano.

Malattia.
Fermo restando i criteri già resi noti al punto 7 della citata circolare n. 13/1999, il Ministero ha precisato che “nell’ipotesi in cui il giovane maturi il diritto alla corresponsione dell’indennità in misura intera, il relativo onere deve essere ripartito come per l’indennità ordinaria”.

Ferie.
Relativamente all’istituto in argomento il Ministero ha precisato che trovano applicazione i criteri di seguito riportati:

“La L. 451/94, art. 15, c. 6 stabilisce che l’utilizzazione dei giovani nei suddetti piani non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. Tuttavia, configurandosi nel caso dei piani suddetti una situazione in cui il giovane è impegnato in formazione e attività assimilabili sul piano della durata a un rapporto part- time, si reputa necessario riconoscere al giovane un periodo di recupero psicofisico al fine di far fruire al giovane stesso detto periodo di riposo e possono allo stesso essere attribuite delle ferie secondo le stesse modalità previste dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il part-time presso il soggetto utilizzatore.
Nell’ipotesi, invece, di un piano di durata inferiore, sia per quanto attiene l’orario di lavoro mensile (80 ore), sia per quanto attiene la periodicità del piano medesimo (dieci mesi, sei mesi ecc.), il periodo di ferie viene proporzionalmente ridotto”.

Per le ipotesi previste dall’art 63, c. 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i cui contenuti sono stati illustrati nella circolare n. 60 del 7 marzo 2000, “si dovrà tener conto del contratto collettivo in vigore presso il soggetto utilizzatore per i rapporti di lavoro a tempo pieno”.

I soggetti utilizzatori vorranno tener conto dei chiarimenti e delle precisazioni ministeriali sopra riportate.

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