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Circolare INPS n. 105 del 03.08.2010

Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Guida pratica denominata “La legislazione applicabile ai lavoratori nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera”


Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Guida pratica denominata “La legislazione applicabile ai lavoratori nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera”
Circolare INPS n. 105 del 03.08.2010

SOMMARIO: Trasmissione di una Guida pratica pubblicata dalla Commissione europea che ha l’obiettivo di fornire in particolare alle istituzioni, ai datori di lavoro e ai lavoratori migranti uno strumento ulteriore che aiuti a stabilire la legislazione da applicare in presenza di attività svolte in più Stati membri

Si fa seguito alla circolare n. 82 del 1° luglio 2010, avente per oggetto: “Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni di carattere generale”, alla circolare n. 83 del 1° luglio 2010, avente per oggetto: “Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi” e alla circolare n. 99 del 21 luglio 2010, avente per oggetto “Regolamentazione comunitaria: formulario A1 (Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato) – disposizioni in materia di distacco durante il periodo di transizione tra il regolamento CEE n. 1408/71 ed il regolamento (CE) n. 883/2004 – informativa per le aziende e i lavoratori interessati”, per comunicare quanto segue.
Come noto, dal 1° maggio 2010 sono applicabili le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione europea, contenute nel Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 (articoli da 11 a 16) e nel Titolo II del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 (articoli da 14 a 21).
La Commissione europea, con l’obiettivo di fornire in particolare alle istituzioni, ai datori di lavoro e ai lavoratori migranti un agile strumento di lavoro che aiuti a stabilire la legislazione da applicare in presenza di attività svolte in più Stati membri, ha predisposto una Guida pratica denominata “La legislazione applicabile ai lavoratori nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera”.
La Guida si divide in tre Parti:
– la I Parte riguarda il distacco del lavoratore;
– la II Parte riguarda lo svolgimento di un’attività in due o più Stati membri;
– la III Parte riguarda le procedure di risoluzione delle controversie relative alla legislazione applicabile.
Nelle tre Parti della Guida, la Commissione europea fornisce risposte sintetiche alle domande più frequenti riguardanti la materia in argomento:
1. A quale sistema di sicurezza sociale sono sottoposti i lavoratori subordinati temporaneamente distaccati in un altro Stato membro
2. Come viene definito il distacco dei lavoratori nella specifica legislazione comunitaria
3. In base a quali criteri viene valutato se un datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività nello Stato d’invio
4. In quali casi è possibile parlare di legame organico tra l’impresa d’invio e il lavoratore distaccato
5. E per quanto riguarda i lavoratori assunti in uno Stato membro per essere distaccati in un altro
6. Cosa succede se un lavoratore viene distaccato per lavorare in più imprese
7. Esistono situazioni in cui è assolutamente esclusa l’applicazione delle disposizioni relative al distacco
8. E per quanto riguarda i lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente in un altro Stato membro
9. Quali criteri determinano se una persona esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma nello Stato d’invio
10. Cosa si intende per attività “affini”
11. Quali sono le procedure da seguire in caso di distacco
12. Accordi sulle eccezioni alla legislazione in materia di distacco.
13. Una volta completato un distacco, dove ci si può rivolgere per richiederne un altro
14. Qual è la posizione rispetto ai distacchi già autorizzati e iniziati ai sensi del regolamento n. 1408/71? Tali periodi vengono computati nei 24 mesi previsti ai sensi del regolamento n. 883/2004
15. Sospensione o interruzione del periodo di distacco
16. Notifica di cambiamenti che si verificano durante il periodo di distacco.
17. Comunicazione di informazioni e rispetto delle norme.
Si trasmette, pertanto, in allegato, la Guida pratica denominata “La legislazione applicabile ai lavoratori nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera”, aggiornata a maggio 2010, al fine di fornire agli operatori del settore un ulteriore strumento conoscitivo improntato alla massima praticità.
Inoltre, tenuto conto dell’estrema importanza che assume l’assolvimento dei compiti informativi a cui è tenuto l’Istituto nella materia in argomento, si raccomanda alle Sedi di mettere a disposizione dell’utenza alcuni esemplari della Guida agli sportelli e nei locali di ricevimento per consentirne la diretta consultazione da parte degli interessati.

Allegato N. 1 dal sito INPS

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