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Circolare INPS n. 1 del 05.01.2004

Ricorso gerarchico, silenzio-rigetto, effetti, decisione tardiva in presenza di ricorso di ricorso giurisdizionale


Ricorso gerarchico, silenzio-rigetto, effetti, decisione tardiva in presenza di ricorso di ricorso giurisdizionale
Circolare INPS n. 1 del 05.01.2004

SOMMARIO: ricorso gerarchico, silenzio-rigetto, effetti, decisione tardiva in presenza di ricorso di ricorso giurisdizionale

Il Comitato Amministratore delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ha chiesto a questa Direzione di approfondire ed esaminare i rimedi giustiziali esperibili nei riguardi delle decisioni adottate dagli organi preposti a deliberare sulle richieste di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale.
Con il documento che si allega sono stati forniti al Comitato predetto i chiarimenti sulla materia indicata in oggetto, condivisi altresì dall’Avvocatura centrale, sui principi di diritto ivi illustrati. Su esplicito suggerimento dell’Organo centrale citato, si comunica per opportuna conoscenza degli uffici amministrativi dell’Istituto, il contenuto del documento menzionato.

Allegato N.1

Ricorso gerarchico – silenzio-rigetto – effetti – decisione tardiva in pendenza di ricorso giurisdizionale.

I ricorsi avverso i provvedimenti sulle integrazioni salariali ordinarie assunti dalle Commissioni provinciali devono essere decisi entro 90 giorni dalla data di presentazione (1).
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica (2), con l’osservanza dei termini di decadenza (rispettivamente previsti in gg. 60 e120), decorrenti dalla formazione del silenzio.
Il silenzio ha nella specie il valore legale tipico non di decisione di rigetto, ma di rifiuto di annullamento, il cui concretarsi costituisce presupposto processuale per la proposizione del ricorso giurisdizionale o straordinario contro l’unico atto emanato dall’Amministrazione (3).
Anche dopo la scadenza del termine di cui sopra permane tuttavia in capo al Comitato la potestà di esaminare i ricorsi e di assumere le decisioni di merito (4).
L’esercizio di tale potere non andrà mai a discapito del ricorrente in quanto:
– in caso di accoglimento del ricorso si avrà la soddisfazione del suo interesse con conseguente estinzione del processo giurisdizionale per cessazione della materia del contendere;
– una decisione di rigetto, non possedendo una autonoma lesività ma rendendo definitiva la lesione originaria, non soltanto non immuta l’oggetto del giudizio pendente davanti al T.A.R. (o del ricorso straordinario), che è costituito non dal silenzio ma dall’atto di base, ma non determina nemmeno l’onere di una sua ulteriore impugnazione, essendo istituzionalmente inidonea a pregiudicare in alcun modo la decisione della causa pendente (C.d.S., Ad.plen., 24.11.1989 n.16).
Si ricorda infine che nel caso di annullamento giurisdizionale della decisione impugnata, il giudice non ha la facoltà di concedere le integrazioni salariali in quanto la relativa autorizzazione non si riconnette direttamente a determinati eventi previsti dalla legge ma ne presuppone l’apprezzamento da parte dell’autorità amministrativa, espresso in un provvedimento amministrativo discrezionale e costitutivo (Corte di Cassazione 3.2.95 n. 1311 Sezioni Unite). (5)
Pertanto l’organo che ha emanato la decisione annullata dovrà pronunciarsi nuovamente attenendosi ai principi di diritto affermati nella sentenza, ferma restando la possibilità di un eventuale ulteriore rigetto della richiesta delle integrazioni salariali in base a motivazioni diverse o eliminando il vizio di procedimento accertato.

(1) Art. 46 c.5 D.P.R. 30/4/1970 n. 639 “Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30/4/1969 n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”: «Il ricorso in seconda istanza deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine, il ricorrente può adire l’autorità giudiziaria a norma del seguente art. 47.»
Art. 20 Legge 6/12/1971 n. 1034 “Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”: «Nei casi in cui contro gli atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale sia presentato ricorso in via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale è proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di novanta giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all’interessato (…)»
(2) Art. 6 D.P.R. 24/11/1971 n. 1199
(3) Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 27/11/1989 n. 16
(4) Art. 17 del “Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi” (circ. 125 del 5.6.1993) e C.d.S.,Ad.plen., 27.11.1989 n. 16.
(5) Il giudice può sostituirsi alla P.A. solo nell’emanazione di atti vincolati: così C.d.S. sez. IV, 7.7.86 n. 483 e C.d.S.
sez. V, 15.3.91 n. 250.

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