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Circolare Agenzia Entrate n. 76 del 02.10.2002

Imposta sul valore aggiunto – Art. 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – Prestazioni per cure mediche e paramediche rese da soggetto non abilitato all’esercizio della professione – Assoggettabilità all’imposta


Imposta sul valore aggiunto – Art. 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – Prestazioni per cure mediche e paramediche rese da soggetto non abilitato all’esercizio della professione – Assoggettabilità all’imposta
Circolare Agenzia Entrate n. 76 del 02.10.2002

Con circolare n. 176/E del 9 agosto 1999 il Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario, aveva espresso chiarimenti circa il trattamento fiscale da riservare ai fini dell’IVA alle prestazioni odontoiatriche rese da soggetti non iscritti all’apposito albo, ritenendo la fattispecie non assoggettabile a tassazione, in quanto riconducibile alla previsione normativa dell’art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La posizione era maturata in linea con la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, Causa C-283/95 dell’11 luglio 1998, con la quale veniva affermato, in materia di IVA, il principio secondo cui non è consentita una distinzione di trattamento tra operazioni lecite ed operazioni illecite.
Successivamente la Corte di Cassazione, intervenendo in materia, si è espressa nel senso di escludere l’applicabilità dell’esenzione dall’IVA prevista dall’art. 10, n. 18), del DPR n. 633 del 1972 ai casi in cui le prestazioni siano rese da soggetti non in possesso della prescritta abilitazione.
In particolare, la Suprema Corte, sezione tributaria, con la sentenza n. 5984 del 23 aprile 2001, ha stabilito che “le prestazioni per cure mediche e paramediche rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 t.u.l.s. sono, in applicazione dell’art. 10 n. 18) del d.P.R. 633/1972, esenti dall’imposta sul valore aggiunto, solo se effettuate da soggetti abilitati al rispettivo esercizio, trattandosi di requisito espressamente contemplato dalla norma, in mancanza del quale la prestazione non assume, sul piano normativo, carattere sanitario”. La stessa Corte, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, sopra citata, ha osservato che il principio in essa enunciato va circoscritto alla fattispecie dedotta in quella sede (prestazioni non autorizzate di gioco d’azzardo) e non può essere esteso fino a ricomprendere la fattispecie in esame (prestazioni sanitarie abusive), la quale è ipotesi ben diversa, contemplando un’attività che è qualificabile in funzione del soggetto che la esercita.
In senso conforme, la Corte di Cassazione si è pronunciata con le sentenze n. 7411 del 30 maggio 2001 e n. 7422 del 1 giugno 2001.
Preso atto dell’orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, da ritenersi consolidato, e al fine di recepirne l’indirizzo interpretativo, si intendono superati i chiarimenti forniti con la circolare n. 176/E del 9 agosto 1999.
Pertanto, le prestazioni odontoiatriche e, più in generale, le prestazioni per cure mediche e paramediche rese nell’esercizio di professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del t.u.l.s., se effettuate abusivamente da soggetti sprovvisti di abilitazione, sono soggette a tassazione IVA, non essendo riconducibili alla previsione normativa di cui all’art. 10, n. 18), del DPR n. 633 del 1972.
Per completezza, si fa presente, infine, che in applicazione dell’art. 10 comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che sancisce la tutela dell’affidamento del contribuente, non dovranno essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori nei confronti di coloro i quali si siano conformati all’indirizzo interpretativo espresso dall’Amministrazione finanziaria con la citata circolare n. 176/E del 9 agosto 1999.
Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

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