Contribuente che intrattiene nel 2012 con il medesimo intermediario due rapporti di deposito titoli; il primo con valore rilevato al termine del periodo rendicontato pari ad euro 40.000 (deposito 1) ed il secondo con valore pari ad euro 50.000 (deposito 2).
Ipotizzando che la rendicontazione avvenga con periodicit? trimestrale per il deposito 1 e con periodicit? annuale per il deposito 2, l?imposta applicabile nell?anno ? la seguente:
Contribuente che intrattiene con il medesimo intermediario due rapporti di deposito titoli; il primo, aperto il 1? luglio 2012, con valore dei titoli l?ultimo giorno del periodo rendicontato pari ad euro 40.000 (deposito 1) ed il secondo, di durata annuale, con valore dei titoli l?ultimo giorno del periodo rendicontato pari ad euro 50.000 (deposito 2). Ipotizzando che la rendicontazione avvenga con periodicit? semestrale per il deposito 1 e con periodicit? trimestrale per il deposito 2, l?imposta applicabile nell?anno ? la seguente:
|
Valore del deposito al
termine del periodo
rendicontato
|
Imposta
proporzionale al
31 marzo 2012
|
Imposta
proporzionale al
30 giugno 2012
|
Imposta
proporzionale al
30 settembre 2012
|
Imposta
proporzionale al
31 dicembre 2012
|
|
Dep. 1
€ 40.000
|
– |
– |
– |
40.000*1 /1000 *184
366
= (20,11) 20,10
|
|
Dep. 2
€ 50.000
|
40.000*1 /1000 *91
366
= (12,43) 12,40
|
40.000*1 /1000 *91
366
= (12,43) 12,40
|
40.000*1 /1000 *92
366
= (12,57) 12,60
|
40.000*1 /1000 *92
366
= (12,57) 12,60
|
2.3. Applicazione delle soglie minime e massime di imposta
La nota 3-ter all?articolo 13, stabilisce che “L?imposta ? dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all?anno 2012, nella misura massima di euro 1.200?.
Come chiarito con l?articolo 3, comma 4, del DM 24 maggio 2012, dette misure minime e massime sono applicate in considerazione dell?ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal cliente presso il medesimo ente gestore. Tali soglie minime e massime di imposta devono essere ragguagliate dall?ente gestore al periodo di durata del rapporto intrattenuto con il cliente.
Pertanto, nel caso, ad esempio, in cui il rapporto con l?intermediario abbia durata pari a sei mesi, la misura dell?imposta complessivamente dovuta nell?anno non potr? comunque essere inferiore ad euro 17,10, quand?anche l?imposta determinata applicando l?aliquota proporzionale al valore dei prodotti finanziari risulti inferiore a tale importo.
Si precisa che nel caso in cui il cliente intrattenga in maniera continuativa pi? rapporti con il medesimo intermediario il ragguaglio delle soglie minime e massime deve essere effettuato in base ai complessivi giorni di durata deirapporti nell?anno, considerando una volta sola quelli intercorrenti in periodi contemporanei.
Come precisato dal DM 24 maggio 2012, le soglie minime e massime (per il 2012) di imposta devono essere applicate, diversamente da quanto stabilito per l?imposta di bollo di cui all?articolo 13, comma 2-bis, in considerazione dell?ammontare complessivo dei prodotti detenuti dal cliente.
In applicazione di tale previsione, pertanto, in costanza di rapporto, occorre verificare con riferimento al 31 dicembre di ogni anno ovvero alla data di cessazione del rapporto tra l?ente gestore e il cliente, se l?imposta applicata nell?anno sui prodotti finanziari detenuti dal cliente sia stata almeno pari ad euro 34,20 su base annua ovvero superiore all?importo di euro 1.200 anch?esso su base annua.
Qualora, ad esempio, l?imposta proporzionale complessivamente applicata nell?anno in sede di rendicontazioni periodiche risulti inferiore all?importo di euro 34,20, l?ente gestore ? tenuto ad applicare la differenza di imposta fino a concorrenza del predetto importo.
Analoghe considerazione valgono per l?applicazione della soglia massima di imposta. Al riguardo, si precisa, pertanto, che qualora l?imposta proporzionale calcolata nel 2012, in sede di rendicontazioni periodiche sul valore complessivo dei prodotti finanziari risulti superiore all?importo di euro 1.200, l?imposta di bollo deve essere applicata fino a concorrenza di tale importo.
Contribuente che intrattiene nel 2013, con il medesimo intermediario, un contratto di deposito titoli ed un contratto di gestione patrimoniale. Ipotizzando che il valore dei prodotti finanziari detenuti nel rapporto di deposito sia pari ad euro 10.000, con rendicontazioni trimestrali, ed il valore della gestione patrimoniale sia pari ad euro 10.000, con rendicontazione annuale, l?imposta applicabile nell?anno ? la seguente:
| |
Imposta
proporzionale al
31 marzo 2012
|
Imposta
proporzionale al
30 giugno 2012
|
Imposta
proporzionale al
30 settembre 2012
|
Imposta
proporzionale al
31 dicembre 2012
|
|
Deposito
titoli
€ 10.000
|
10.000*1,5 /1000 *90
365
= (3,70) 3,70
|
10.000*1,5 /1000 *91
365
= (3,74) 3,70
|
10.000*1,5 /1000 *92
365
= (3,78) 3,80
|
10.000*1,5 /1000 *92
365
= (3,78) 3,80
|
|
Gestione
Patrimoniale
€ 10.000
|
– |
– |
– |
10.000*1,5 /1000
= (15) 15
|
| Totale imposta proporzionale nell’anno 3,70 + 3,70 + 3,80 + 3,80 + 15 = 30 < 34,20 |
| Residua imposta da applicare per l?anno 2013 (34,20 – 30) = 4,20 |
Tenuto conto che l?imposta proporzionale sui prodotti detenuti (euro 30) ? inferiore alla soglia minima (euro 34,20), l?ente gestore ? tenuto ad applicare l?imposta fino a concorrenza di tale importo.
Contribuente che intrattiene nel 2012, con il medesimo intermediario, due rapporti di deposito titoli, entrambi con durata annuale e rendicontazioni trimestrali.
Ipotizzando che il valore dei prodotti finanziari detenuti nel primo rapporto di deposito sia pari ad euro 5.000.000 (deposito 1) ed il valore del secondo rapporto (deposito 2) sia pari ad euro 50.000, l?imposta applicabile nell?anno 2012 ? la seguente:
|
Valore dei
depositi
|
Calcolo dell?imposta
proporzionale al
31 marzo 2012
|
Calcolo dell?imposta
proporzionale al
30 giugno 2012
|
Calcolo dell?imposta
proporzionale al
30 settembre 2012
|
Calcolo dell?imposta
proporzionale al
31 dicembre 2012
|
|
Dep.1 €
5.000.000
|
5000000*1 /1000 *91
366
= (1246,58)
|
5000000*1 /1000 *91
366
= (1246,58)
|
5000000*1 /1000 *92
366
= (1260,27)
|
5000000*1 /1000 *92
366
= (1260,27)
|
|
Dep. 2 €
50.000
|
50.000*1 /1000 *91
366
= (12,43)
|
50.000*1 /1000 *91
366
= (12,43)
|
50.000*1 /1000 *92
366
= (12,57)
|
50.000*1 /1000 *92
366
= (12,57)
|
|
Totale imposta
da applicare
|
€ 1.200 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
L?imposta da applicare al 31 marzo 2012 ? pari ad euro 1.200. Tale importo rappresenta la soglia massima di imposta applicabile per il 2012. Pertanto, l?intermediario non deve applicare ulteriore imposta per le rendicontazioni successive.
Resta fermo che qualora il cliente interrompa il rapporto con l?intermediario in corso d?anno, occorre ragguagliare la misura dell?imposta massima al periodo di durata del rapporto con il cliente.
Si precisa che in caso di estinzione del rapporto con il cliente in corso d?anno le predette verifiche delle soglie minime e massime devono essere effettuate al momento della cessazione del rapporto; in caso di pi? rapporti, la verifica deve essere effettuata alla data di cessazione dell?ultimo rapporto in corso d?anno e le soglie minime e massime devono essere ragguagliate ai giorni dell?anno in cui il cliente ha intrattenuto rapporti con l?intermediario, considerando una volta sola i giorni compresi in periodi contemporanei.
Contribuente che intrattiene nel 2013, con il medesimo intermediario, un contratto di deposito titoli ed un contratto di gestione patrimoniale. Ipotizzando che il rapporto di deposito titoli decorra dal 1? aprile 2013 con un valore dei prodotti finanziari al termine del periodo rendicontato, pari ad euro 10.000 e rendicontazione trimestrale, ed un contratto di gestione patrimoniale decorrente dal 1? luglio di valore pari ad euro 10.000, e rendicontazione annuale, l?imposta applicabile nell?anno ? la seguente:
| |
Imposta
proporzionale al
30 giugno 2013
|
Imposta
proporzionale al
30 settembre 2013
|
Imposta
proporzionale al 31
dicembre 2013
|
|
Deposito titoli decorrente dal 1?
aprile
€ 10.000
|
10.000*1,5 /1000 *91
365
= (3,74) 3,70
|
10.000*1,5 /1000 *92
365
= (3,78) 3,80
|
10.000*1,5 /1000 *92
365
= (3,78) 3,80
|
|
Gestione Patrimoniale
decorrente dal 1? luglio
|
– |
– |
10.000*1,5 /1000 *184
365
= (7,56) 7,60
|
| Totale imposta proporzionale nell’anno 3,70 + 3,80 + 3,80 + 7,60 = 18.90 < (34,20*275) = 25,77
365
|
| Residua imposta dal applicare per il 2013 (25,77 – 18,90) = 6,87 |
Tenuto conto che l?imposta proporzionale sui prodotti detenuti (euro 18,90) ? inferiore all?importo della soglia minima (euro 25,77), calcolato ragguagliando l?importo di euro 34,20 ai giorni di durata nell?anno del rapporto con il cliente
(275), l?ente gestore ? tenuto ad applicare l?imposta fino a concorrenza dell?importo di euro 25,77.
Si ricorda, infine, che l?articolo 3, comma 3, del DM 24 maggio 2012 precisa, che “Se, in costanza di rapporto, sia all?inizio che al termine del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l?imposta non ? dovuta.?
L?esclusione dell?imposta opera, dunque, per i rapporti che non presentano evidenze di prodotti finanziari e che non sono stati movimentati. Nel caso in cui non vi siano evidenze di prodotti finanziari ma il rapporto intrattenuto dal cliente
risulti comunque movimentato nel periodo rendicontato, l?imposta deve essere applicata nella misura minima prevista pari ad euro 34,20, rapportata al periodo rendicontato.
Allo stesso modo, nel caso di rendicontazioni di estinzione, ad esempio, di rapporti di deposito titoli che presentino un valore dei prodotti finanziari pari a 0 e che sono stati movimentati nel corso del periodo rendicontato, l?imposta deve essere corrisposta nella misura minima di euro 34,20, rapportata ai giorni di durata del periodo rendicontato.
Se diversamente sia all?inizio che al termine del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari e non ci sono movimentazioni, sul rendiconto di estinzione del rapporto non deve essere applicata l?imposta.
2.4. Calcolo dell?imposta di bollo per le polizze di assicurazioni, buoni postali fruttiferi e per i prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati per i quali non sussiste uno stabile rapporto con l?intermediario
L?articolo 3, comma 7, del DM 24 maggio 2012 stabilisce che “Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui, rispettivamente, ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209, a buoni postali fruttiferi nonché a prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati, per i quali non sussista un rapporto di custodia ed amministrazione, ovvero altro stabile rapporto, l’imposta di bollo per ciascun anno e’ dovuta all’atto del rimborso o riscatto?.
Per tali prodotti il legislatore ha previsto, dunque, che l?imposta venga applicata dall?ente gestore solo al termine del rapporto con il cliente, allorquando sia previsto il rimborso o il riscatto del titolo.
In relazione a tali prodotti, l?ente gestore ? tenuto al 31 dicembre di ogni anno a procedere alla determinazione dell?imposta relativa a ciascun prodotto finanziario, in considerazione della situazione complessiva del cliente; l?importo dell?imposta di bollo dovuta deve essere calcolato per ciascun anno dall?ente gestore ed applicato, unitamente all?imposta relativa all?ultimo anno (o frazione di anno) di detenzione del prodotto finanziario, al momento del rimborso o del riscatto.
Per le polizze assicurative, si assume per il calcolo dell?imposta il valore di riscatto della polizza al 31 dicembre di ciascun anno, ovvero per la frazione dell?anno in cui la polizza scade o viene riscattata, il valore effettivo di riscatto o rimborso.
Contribuente titolare di un contratto assicurativo stipulato il 1? luglio 2012 che si presume, per semplicit?, riscattato dopo tre anni. Il valore di riscatto ? pari ad euro 30.000, al 31 dicembre 2012, ad euro 40.000, al 31 dicembre 2013, ad euro 50.000, al 31 dicembre 2014 mentre il valore di rimborso effettivo al 1? luglio 2015 ? pari ad euro 50.000.
L?imposta da calcolare al 31 dicembre di ciascun anno e da applicare al momento del rimborso ? la seguente:
| |
31 dicembre 2012
€ 30.000
|
31 dicembre
2013
€ 40.000
|
31 dicembre
2014
€ 50.000
|
1? luglio 2015
€ 50.000
|
|
Calcolo
dell?imposta
|
30.000*1 /1000 *184
366
= (15,08) 15,10
17,19
|
40.000*1,5 /1000
= 60
|
50.000*1,5 /1000
= 75
|
50.000*1 /1000 *181
365
= (37,19) 37,20
|
|
Il totale dell?imposta di bollo da applicare al momento del riscatto della polizza ? pari a (17,19 + 60 +75 + 37,20) = € 189,39
|
Nel caso in cui presso l?ente gestore, il cliente detenga pi? prodotti finanziari per i quali l?imposta deve essere applicata al momento del rimborso o della scadenza, l?ente gestore deve imputare l?imposta determinata al termine dell?anno pro quota a ciascun prodotto. Tale imputazione deve essere effettuata sia nel caso in cui l?imposta sia calcolata in misura proporzionale sia nel caso in cui trovino applicazione le soglie minime e massime di imposta.
In tale ultimo caso, gli importi delle soglie minime e massime di imposta devono essere ripartiti sui singoli prodotti in considerazione della misura percentuale risultante dal rapporto tra l?imposta proporzionale determinata al termine dell?anno per ciascun prodotto e il totale dell?imposta proporzionale calcolata sui prodotti complessivamente detenuti dal cliente.
Tale ripartizione dell?imposta calcolata al termine di ciascun anno appare necessaria al fine di stabilire la misura dell?imposta da applicare per ciascun prodotto al momento del rimborso o del riscatto; i prodotti in argomento possono, infatti, avere scadenze differenti e, pertanto, anche la relativa imposta deve essere ?memorizzata? distintamente per ciascuno prodotto.
Contribuente titolare di due contratti assicurativi stipulati rispettivamente il 1? luglio 2012 ed il 1? ottobre 2012 il cui riscatto avviene dopo tre anni. Per semplicit? si presume che le polizze abbiano valore di riscatto/rimborso costante pari rispettivamente a 10.000 e 30.000 euro. L?imposta da calcolare al 31 dicembre di ciascun anno ed applicare al momento del rimborso ? la seguente:
| |
31-dic-12 |
31-dic-13 |
31-dic-14 |
2015 |
|
Calcolo dell’imposta
proporzionale
per il contratto 1
€ 10.000
|
10.000*1 /1000 *184
366
= (5,02) 5
|
10.000*1,5 /1000
= 15
|
10.000*1,5 /1000
= 15
|
10.000*1,5 /1000 *181
365
= (7,44) 7,40
|
|
Calcolo dell’imposta
proporzionale
per il contratto 2
€ 30.000
|
30.000*1 /1000 *92
366
= (7,54) 7,50
|
30.000*1,5 /1000
= 45
|
30.000*1,5 /1000
= 45
|
30.000*1,5 /1000 *273
365
= (3,66) 3,70
|
|
Totale imposta
proporzionale
|
€ 12,50 |
€ 60 |
€ 60 |
€ 41,10 |
Tenuto conto che l?imposta proporzionale per il 2012 pari ad euro 12,50 ? inferiore all?imposta minima ragguagliata al periodo di durata del rapporto con il cliente (34,20/366*184=17,19) pari ad euro 17,19, l?importo dell?imposta da
?memorizzare? per le due polizze per il 2012 ? pari ad euro 17,19.
L?importo dell?imposta calcolata al 31 dicembre di ciascun anno deve essere ripartito tra le due polizze:
| |
31-dic-12 |
31-dic-13 |
31-dic-14 |
2015 |
Totale
Imposta
|
|
contratto 1
euro 10.000
|
( 5 ) = 40%
12,50
17,19*40% =
6,87
|
15 |
15 |
7,40 |
44,27 |
|
contratto 2
euro 30.000
|
( 7,5 = 60%)
12,50
17,19*60 % =
10,31
|
45 |
45 |
33,70 |
134,01 |
Si ricorda che i BPF rilevano, ai fini del calcolo dell?imposta, solo se il loro valore complessivo di rimborso al 31 dicembre risulta superiore ai 5.000 euro. A tal fine, occorre tener conto di tutti i BPF identicamente intestati con
esclusione, come precisato, dei BPF cartacei emessi in data antecedente al 1? gennaio 2009.
Come ricordato, ai sensi dell?articolo 3, comma 3, del DM 24 maggio 2012, ai fini della determinazione dell?imposta da parte dell?ente gestore si tiene conto del valore dei buoni postali fruttiferi al 31 dicembre di ogni anno.
Ne consegue che Poste Italiane ? tenuta a determinare l?imposta sulla base della situazione in essere al termine dell?anno, senza tener conto dei buoni rimborsati in corso d?anno. Per i buoni che risultano in essere al 31 dicembre, inoltre, l?imposta deve essere calcolata senza effettuare il ragguaglio al periodo di durata del titolo nel corso dell?anno. Tale regola interessa sia il calcolo dell?imposta proporzionale che le soglie minime e massime di imposta previste dalla norma. Pertanto, anche nel caso in cui il contribuente proceda alla sottoscrizione del buono postale in corso d?anno, l?imposta deve essere calcolata al 31 dicembre nella misura annua prevista dall?articolo 13, comma 2-ter, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di detenzione.
Al momento del rimborso del titolo, inoltre, non deve essere applicata l?imposta relativa alla frazione dell?anno in cui il prodotto viene rimborsato ma esclusivamente la misura del tributo memorizzata negli anni precedenti a quello del rimborso.
Contribuente titolare di tre buoni postali, sottoscritti rispettivamente il 1? aprile 2012, il 1? maggio 2012 ed il 1? giugno 2012, tutti di durata triennale di valore nominale pari rispettivamente ad euro 6.000, 10.000 e 15.000.
L?imposta da calcolare al 31 dicembre di ciascun anno ed applicare al momento del rimborso ? la seguente:
| |
31-dic-12 |
31-dic-13 |
31-dic-14 |
|
BPF N. 1
€ 4.000
01/04/2012
|
6.000*1 /1000 = 6
|
6.000*1,5 /1000 = 9 |
4.000*1,5 /1000 = 9
|
|
BPF N. 2
€ 10.000
01/05/2012
|
10.000* 1 /1000 = 10
|
10.000*1,5 /1000 = 15
|
10.000*1,5 /1000 = 15
|
|
BPF N. 3
€ 15.000
01/06/2012
|
15.000* 1 /1000 = 15
|
15.000*1,5 /1000 = 22,50
|
15.000*1,5 /1000 = 22,50 |
|
Imposta dovuta per
BPF N. 1
|
34,20*6/31= 6,60 |
9 |
9 |
|
Imposta dovuta per
BPF N. 2
|
34,20*10/31= 11,00
|
15 |
15 |
|
Imposta dovuta per
BPF N. 3
|
34,20*15/31 = 16,60
|
22,50 |
22,50 |
Esempio 17
Contribuente titolare di tre buoni postali, sottoscritti rispettivamente il 1? aprile 2012, il 1? maggio 2013 ed il 1? giugno 2014, di importo rispettivamente pari ad euro 4.000, 10.000 e 15.000, e di durata triennale.
L?imposta da calcolare al 31 dicembre di ciascun anno ? la seguente:
| |
31-dic-12 |
31-dic-13 |
31-dic-14 |
31-dic-15 |
31-dic-16 |
|
BPF N. 1
€ 4.000
dal
1?/04/2012
|
– |
4.000*1,5 /1000 = 6
|
4.000*1,5 /1000 = 6
|
– |
– |
|
BPF N. 2
€ 10.000 dal
1?/05/2013
|
– |
10.000*1,5 /1000 = 15 |
10.000*1,5 /1000 = 15 |
10.000*1,5 /1000 = 15
|
– |
|
BPF N. 3
€ 15.000 dal
1?/06/2014
|
– |
– |
15.000*1,5 /1000 = 22,50 |
15.000*1,5 /1000 = 22,50 |
15.000*1,5 /1000 = 22,50
|
|
Imposta
dovuta per
BPF N. 1
|
– |
34,20*6/21= 9,77 |
6 |
– |
– |
|
Imposta
dovuta per
BPF N. 2
|
– |
34,20*15/21=
24,43
|
15 |
15 |
– |
|
Imposta
dovuta per
BPF N. 3
|
– |
– |
22,50 |
22,50 |
34,20 |
L?imposta trova applicazione al momento della scadenza anche in relazione a prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati, per i quali non sussista un rapporto di custodia ed amministrazione ovvero altro stabile rapporto.
In assenza di un rapporto di custodia ed amministrazione ovvero altro stabile rapporto, l?obbligo di applicare l?imposta ricade sull?emittente il quale deve, quindi, procedere al calcolo dell?imposta per ciascun anno, a partire dal 2012, ed applicare la misura dell?imposta cos? determinata, unitamente a quella dovuta per ?anno o frazione di anno in cui avviene il rimborso, all?atto del rimborso del prodotto finanziario.
Nel caso in cui tali prodotti siano inseriti in un rapporto di custodia, amministrazione o gestione o altro stabile rapporto, l?imposta deve essere applicata ogni anno dall?intermediario presso il quale ? instaurato detto rapporto, secondo le modalit? in precedenza chiarite.
Si ricorda che l?imposta di bollo di cui all?articolo 13, comma 2-bis e 2-ter, in commento pu? essere scomputata dall?imposta di bollo speciale annuale sulle attivit? oggetto di emersione di cui all?articolo 19, comma 6, del decreto. Per i prodotti finanziari, per i quali l?imposta di bollo di cui all?articolo 13, comma 2-ter, deve essere applicata per ciascun anno all?atto del riscatto o del rimborso, come chiarito con la circolare 5 luglio 2012, n. 29, l?imposta di bollo speciale pagata annualmente in relazione a tali prodotti pu? essere scomputata dall?imposta di bollo dovuta all?atto del rimborso o del riscatto.
3. SOGGETTI TENUTI ALL?APPLICAZIONE DELL?IMPOSTA
L?imposta di bollo in commento trova applicazione per gli estratti conto, i rendiconti dei libretti di risparmio e le comunicazioni relative a prodotti finanziari inviate dagli enti gestori alla propria clientela. L?articolo 1, lettera a), del DM 24 maggio 2012 chiarisce che per ente gestore si intende “il soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l’attivit? bancaria, finanziaria o assicurativa rispettivamente secondo le disposizioni del decreto legislativo 1? settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ovvero del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, ivi comprese le Poste italiane S.p.A., che si relazioni direttamente od indirettamente con il cliente anche ai fini delle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e del rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma?.
Al fine di evitare duplicazioni di imposta, l?articolo 3, comma 6, del DM 24 maggio 2012 chiarisce, inoltre, che “In presenza di pi? enti gestori, le comunicazioni relative a prodotti finanziari rilevanti, ai fini dell?applicazione
dell?imposta, sono quelle inviate, anche ai sensi della nota 3-ter, secondo periodo, all?art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dall?ente gestore che intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto?. Nel caso in cui nell?emissione e circolazione del prodotto finanziario sono coinvolti pi? enti gestori, l?imposta deve, quindi, essere applicata dal soggetto che ha il rapporto diretto con il cliente.
Per le quote o azioni di OICR, si chiarisce che nel caso in cui dette quote siano collocate direttamente dall?emittente e non siano oggetto di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione o altro stabile rapporto con un diverso intermediario, l?imposta di bollo deve essere applicata direttamente dall?emittente. Diversamente, nel caso di collocamento indiretto delle quote o azioni di OICR, l?imposta deve essere applicata dall?intermediario collocatore sulle comunicazioni rese all?investitore e le comunicazioni inviate dall?emittente allo stesso investitore con riferimento alle quote o azioni di OICR sono irrilevanti
ai fini dell?applicazione dell?imposta di bollo. Nel caso in cui i prodotti finanziari siano detenuti tramite un rapporto di gestione patrimoniale o un rapporto di deposito titoli, l?imposta deve essere applicata dall?ente gestore presso il quale ? detenuto tale rapporto. Inoltre, nel caso in cui presso due enti gestori il cliente intrattenga per i medesimi prodotti finanziari un contratto di gestione patrimoniale ed un contratto di deposito titoli, le comunicazioni rilevanti ai fini dell?applicazione dell?imposta di cui al comma 2-ter dell?articolo 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del DPR n. 642 del 1972, sono quelle inviate dall?ente gestore presso il quale il cliente intrattiene il rapporto di deposito. Tale ipotesi pu? verificarsi, ad esempio, nel caso in cui il cliente abbia stipulato con una societ? di gestione del risparmio un contratto di gestione di portafogli con delega ad operare su un rapporto di deposito titoli intrattenuto presso una banca.
Per i rapporti intrattenuti presso un intermediario residente per il tramite di societ? fiduciarie, l?imposta deve essere applicata dall?intermediario. Diversamente, per i prodotti finanziari detenuti all?estero ma oggetto di un contratto di amministrazione con una societ? fiduciaria residente, l?imposta di bollo ? applicata dalla societ? fiduciaria.
Per le polizze di assicurazione, l?imposta deve essere comunque applicata dall?impresa di assicurazione, anche nel caso in cui la polizza sia stata intermediata da un soggetto abilitato all?intermediazione assicurativa (SAIA) ai sensi del Regolamento Intermediari CONSOB. Eventuali comunicazioni inviate dall?intermediario al cliente con riferimento al contratto di assicurazione non rilevano ai fini dell?applicazione del tributo in esame.
Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione, sottoscritte da soggetti residenti, ed emesse da imprese di assicurazioni estere, che operano in Italia in regime di libert? di prestazione di servizi, l?imposta di bollo pu? essere applicata dalla societ? di assicurazione estera direttamente o tramite un rappresentante fiscale a condizione che dette imprese richiedano l?autorizzazione per il pagamento in modo virtuale e sempreché abbiano esercitato la facolt? prevista dall?articolo 26-ter, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Nel caso in cui le imprese di assicurazione estere operanti in Italia non effettuino detti adempimenti, ma le polizze siano oggetto di un contratto di amministrazione con una societ? fiduciaria residente o siano custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, l?imposta di bollo di cui al citato articolo 13, comma 2-ter, del DPR n. 642 del 1972, deve essere applicata dalla societ? fiduciaria o dall?intermediario residente.
Per i buoni fruttiferi postali, l?imposta deve essere applicata da Poste Italiane spa. L?articolo 19, comma 3-bis, del decreto stabilisce, inoltre, che “Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l’intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l’intermediario pu? effettuare i necessari disinvestimenti?. In considerazione di tale disposizione, pertanto, per i rapporti relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo, in essere con i clienti alla data del 31 dicembre 2011, l?ente gestore pu? procedere, in caso di mancata provvista da parte del cliente ai necessari disinvestimenti.
4. MODALIT? DI VERSAMENTO DELL?IMPOSTA
L?imposta di bollo si corrisponde ai sensi dell?articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642 del 1972
– mediante apposito contrassegno, rilasciato con modalit? telematiche dagli intermediari abilitati;
– in modo virtuale.
L?articolo 4, comma 1, del DM 24 maggio 2012 prevede espressamente, infatti che “L?imposta di bollo di cui all?articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A Parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, pu? essere assolta in modo virtuale, ai sensi dell?articolo 15 dello stesso decreto.
Pertanto, qualora per gli estratti di conto corrente, le rendicontazioni dei libretti di risparmio e per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, l?ente gestore non risulti in possesso dell?autorizzazione al pagamento dell?imposta di bollo con modalit? virtuali pu? richiedere la predetta autorizzazione presentando apposita domanda agli uffici dell?Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. L?articolo 4, comma 2, del DM 24 maggio 2012 chiarisce, inoltre, che “Qualora l?ente gestore, alla data di entrata in vigore del presente decreto (1? giugno 2012), non abbia ancora presentato la domanda di cui all?articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 per il pagamento dell?imposta di bollo in modo virtuale, ricomprende nella dichiarazione ivi prevista anche gli atti e i documenti emessi dal 1? gennaio 2012 e fino alla data del rilascio dell?autorizzazione, se non gi? assoggettati all?imposta di bollo.?
Tale previsione trova applicazione con riferimento alle autorizzazioni al pagamento dell?imposta di bollo in modo virtuale rilasciate dagli uffici entro il 2012.
I soggetti autorizzati al pagamento dell?imposta di bollo in modo virtuale sono tenuti al versamento dell?acconto ai sensi dell?articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972.
L?articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 ha previsto l?obbligo del pagamento dell?acconto dell?imposta di bollo anche per le imprese di assicurazioni.
Detto acconto deve essere versato entro il 16 aprile di ogni anno. Con il DM 24 maggio 2012, ? stato, inoltre, chiarito che “Per i soggetti che ottengono l?autorizzazione al pagamento dell?imposta di bollo in modo virtuale nel periodo compreso tra il 3 marzo 2012 ed il 16 aprile 2012, l?acconto per l?anno 2013 deve essere versato entro il termine di sessanta giorni dal rilascio dell?autorizzazione. Le imprese di assicurazione che risultano in possesso dell?autorizzazione al pagamento dell?imposta di bollo in modo virtuale alla data del 16 aprile 2012 devono versare l?acconto, per l?anno 2013, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto?. Gli enti gestori che hanno ottenuto l?autorizzazione al pagamento dell?imposta di bollo in modo virtuale in data successiva al 16 aprile 2012, non sono tenuti al pagamento dell?acconto dell?imposta per il 2013, ai sensi dell?articolo 15-bis, del DPR n. 642 del 1972. L?acconto deve essere versato nella misura del 95 per cento dell?imposta di bollo provvisoriamente liquidata.
Per l?acconto da versare nel 2012 per il 2013, la misura ? ridotta al 50 per cento per l?imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni di cui al comma 2-terdell?articolo 13 in commento.
Tenuto conto, inoltre, che a seguito delle modifiche introdotte con il decreto, ? stata soppressa l?addizionale all?imposta di bollo prevista dall?articolo 11, comma 5, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 dai versamenti dell?imposta di bollo dovuta, anche a titolo d?acconto, possono essere scomputate, oltre ad eventuali crediti residui dell?imposta, anche le eccedenze di versamenti effettuati a titolo di addizionale.
Come precisato dal DM 24 maggio 2012, all?articolo 4, comma 5, infatti, “Dai versamenti dovuti ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, possono essere scomputati eventuali crediti residui dell?imposta di bollo, comprese le eccedenze dei versamenti dell?addizionale istituita dall?articolo 11, comma 5, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35?.