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Circolare Agenzia Entrate n. 45 del 09.05.2001

Imposta di registro – Atti dell’autorità giudiziaria – Registrazione dei decreti dichiarativi della incompetenza territoriale


Imposta di registro – Atti dell’autorità giudiziaria – Registrazione dei decreti dichiarativi della incompetenza territoriale
Circolare Agenzia Entrate n. 45 del 09.05.2001

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimento in ordine all’obbligo della registrazione delle declaratorie di incompetenza territoriale pronunciate dal giudice ed adottate con la forma del decreto.
In particolare, si chiede di conoscere quale sia la ratio e l’ambito applicativo dell’articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Si osserva, al riguardo, che gli atti dell’autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso sono regolati dall’articolo 37 del citato testo unico e dall’articolo 8 della tariffa, parte prima, dello stesso.
Il combinato disposto dei due articoli consente di individuare tra gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili quelli che assumono rilevanza agli effetti dell’imposta di registro, in quanto definiscono anche parzialmente il giudizio e vengono assoggettati al tributo anche se sono impugnati o impugnabili.
L’articolo 8 della tariffa parte prima del testo unico, alle lettere dalla a) alla g), reca una elencazione tassativa degli atti soggetti a registrazione, individuando altresì la relativa imposta.
Dall’esame tipologico di tali atti è dato argomentare che non tutti i provvedimenti – né tantomeno quelli di rito – emessi dall’Autorità Giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione, ma esclusivamente quelli che intervengono nel merito del giudizio.
Tali atti soggiacciono all’imposta di registro in misura proporzionale o fissa qualora siano riconducibili ad una delle fattispecie elencate nell’articolo 8 della tariffa parte prima allegata al testo unico dell’imposta di registro.
L’interpretazione prospettata trova conferma nel disposto dell’articolo 2 della tabella del più volte menzionato testo unico, il quale, con riferimento agli atti dell’autorità giudiziaria, stabilisce che non vi è obbligo di chiedere la registrazione per tutti quelli che non sono espressamente contemplati nella parte prima della tariffa.
Per i motivi esposti si conferma quanto già affermato con risoluzione ministeriale n. 310106 del 3 giugno 1991, circa l’insussistenza dell’obbligo di registrazione per le pronunce che dichiarino l’estinzione del giudizio.
Ovviamente, qualora la parte vi abbia interesse, può richiedere la registrazione dell’atto, pagando per la registrazione volontaria l’imposta in misura fissa (art. 8 del D.P.R. n. 131 del 1986).
Da quanto precisato risulta, infine, ininfluente ai fini fiscali distinguere le ipotesi in cui il provvedimento con il quale il giudice pronuncia l’incompetenza territoriale (articolo 38 del c.p.c.) abbia valore di sentenza, di ordinanza o di decreto; le declaratorie di “incompetenza per territorio” pronunciate dal giudice, infatti, non sono da sottoporre alla formalità della registrazione in quanto non rivelano un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate al citato art. 8.

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