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Circolare Agenzia Entrate n. 43 del 31.07.2003

Articolo 5- sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282. Ulteriori chiarimenti in merito alla proroga dell’agevolazione Tremonti-bis per gli investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi


Articolo 5- sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282. Ulteriori chiarimenti in merito alla proroga dell’agevolazione Tremonti-bis per gli investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi
Circolare Agenzia Entrate n. 43 del 31.07.2003

L’emanazione della presente circolare risponde all’intenzione di fornire un’interpretazione restrittiva del beneficio richiamato in oggetto, in ossequio al diritto comunitario ed al principio di proporzionalità fra agevolazione e danno.
Con risoluzione del 20 marzo 2003, n. 67/E sono stati forniti i primi chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 5-sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, riguardante la proroga dell’agevolazione ex articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 prevista per i comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Come è noto, l’articolo 5-sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, stabilisce che le disposizioni agevolative di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono prorogate fino al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 “in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell’8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale”. Un primo elenco di comuni interessati dagli eventi calamitosi è stato approvato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2003, emanata in attuazione del Dpcm del 29 novembre 2002.
Nella risoluzione citata è stato affermato che la norma, in sostanza, non vincola la proroga dell’agevolazione agli investimenti realizzati dai soggetti direttamente colpiti dagli eventi calamitosi ma fa esclusivo riferimento alle sedi operative ubicate nei comuni:
– per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
– nei quali siano state emanate ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale.
E’ stato chiarito in modo esplicito che la ratio della norma è quella di concedere una proroga dell’agevolazione con riferimento a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che, a causa delle gravi difficoltà recate dagli eventi atmosferici nei comuni in cui sono ubicati, hanno subito – direttamente o indirettamente – un danno economico.
Al riguardo, occorre tener presente che tale danno può ritenersi verificato per la generalità dei contribuenti di un determinato comune solo se:
a) le ordinanze di sgombero abbiano interessato un consistente numero di fabbricati, tale da influenzare negativamente l’economia dell’intero territorio comunale;
b) in esecuzione di ordinanze sindacali, siano state chiuse al traffico tutte le principali vie d’accesso al comune.
In caso contrario, la proroga della agevolazione spetterà ai soli contribuenti che hanno sedi operative ubicate nelle vie ovvero nei fabbricati interessati dalle predette ordinanze sindacali.
Si precisa, infine, che il danno può configurarsi solo nei confronti dei contribuenti, in attività prima dell’entrata in vigore della legge del 18 ottobre 2001 n. 383, che al momento degli eventi calamitosi risultano titolari di sedi operative ubicate nei comuni interessati dai predetti eventi.

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