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Circolare Agenzia Entrate n. 27 del 20.03.2001

I.V.A. – Art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ulteriori chiarimenti in materia di procedura sperimentale per la trasmissione telematica delle dichiarazioni di inizio attività, variazione dati e cessazione attività


I.V.A. – Art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ulteriori chiarimenti in materia di procedura sperimentale per la trasmissione telematica delle dichiarazioni di inizio attività, variazione dati e cessazione attività
Circolare Agenzia Entrate n. 27 del 20.03.2001

Con la circolare n. 15/E del 7 febbraio 2001 sono state impartite istruzioni in merito alla procedura per la trasmissione telematica della dichiarazione di variazione dati di cui all’articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare è stato consentito alle sole persone fisiche, in via sperimentale, di trasmettere telematicamente, per il tramite di un intermediario abilitato, la dichiarazione di variazione, redatta su modello conforme a quello attualmente in uso, approvato con decreto ministeriale e prelevabile dal sito internet del Ministero delle Finanze.
Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione della predetta dichiarazione nei casi in cui oggetto della variazione sia il domicilio fiscale del soggetto passivo IVA.
Come è noto l’articolo 35, terzo comma, ultimo periodo, del DPR n. 633 del 1972 prevede che: “Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione”.
Ciò posto, al fine di evitare una inutile duplicazione degli adempimenti posti a carico del contribuente ed in attesa di una revisione normativa della materia, con la procedura sperimentale di invio telematico, viene ora consentito agli interessati, nell’ipotesi di variazione di domicilio fiscale, di trasmettere la dichiarazione di variazione unicamente al nuovo ufficio, ossia all’ufficio territorialmente competente in ragione del nuovo domicilio fiscale.
I contribuenti che, anziché avvalersi della procedura telematica, intendano inviare dette comunicazioni tramite supporto cartaceo non potranno fruire, invece, della predetta semplificazione in quanto prevista esclusivamente per le ipotesi di trasmissione telematica. Tali soggetti, pertanto, dovranno presentare la dichiarazione di variazione di domicilio fiscale, su modello cartaceo, sia al vecchio che al nuovo ufficio.
Infine, con riferimento alla procedura di invio telematico delle dichiarazioni di inizio e cessazione attività di cui al medesimo art. 35 del DPR n. 633 del 1972, relativamente alla quale sono state impartite istruzioni con circolari n. 133/E del 3 luglio 2000 e n. 178/E del 5 ottobre 2000, si chiarisce che, in caso di fusione, scissione, conferimento di azienda o altre operazioni straordinarie che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, dovrà essere trasmessa unicamente la dichiarazione di inizio attività da parte del nuovo soggetto.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

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