Obblighi di pubblicità e di trasparenza per associazioni e imprese: Parere del Consiglio di Stato

Le misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche introdotte dall’art. 1, commi 125 – 129 della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), hanno posto una serie di questioni interpretative, riguardanti in particolare:


  1. l’individuazione dei soggetti competenti all’attuazione della norma e ai correlati controlli;

  2. la decorrenza dei nuovi obblighi informativi;

  3. l’ambito di applicazione della sanzione in caso di mancata pubblicazione.

Tali aspetti sono stati affrontati nel Parere n. 1449/2018 reso dal Consiglio di Stato il 1° giugno 2018,richiesto, con Nota n. 4767 del 27 febbraio 2018, dal Ministero dello sviluppo economico.

1. Il
primo quesito posto al Consiglio di Stato attiene all’
individuazione dei soggetti competenti all’attuazione della norma ed ai correlati controlli.

Il quesito deriva dalla circostanza che, con riguardo agli obblighi di trasparenza imposti dall’art. 1, comma 125 della legge n. 124/2017, nuovi rispetto a quelli imposti dal D.Lgs. n. 33/2013, il dato normativo nulla dice in merito ai soggetti pubblici preposti alle attività di verifica e controllo.

Escluso che sia l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) a dover dettare le linee guida sugli obblighi posti dall’art. 1. Comma 125 della legge n. 124/2017, il Consiglio di Stato ha evidenziato che “spetta in prima battuta alle singole Amministrazioni provvedere all’attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate dalle norme in esame“.

2. La seconda questione sulla quale si è pronunciato il Consiglio di Stato attiene alla
decorrenza dei nuovi obblighi informativi.

Sotto tale profilo, l’organo consultivo, sposando la prospettazione già fornita dal Ministero del Lavoro con nota n. 2540 del 23 febbraio 2018, ha ritenuto che la nuova disciplina sia applicabile solo a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018, in coerenza con il principio generale di irretroattività della legge sancito nell’articolo 11 delle “Disposizioni sulla legge in generale”.

La norma richiamata, com’è noto, dispone: “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo“.

La legge può avere anche efficacia retroattiva, ma, a tali fini, doveva essere dettata una apposita e dettagliata disciplina transitoria.

In assenza di una disciplina al riguardo non può che convenirsi per l’introduzione degli obblighi dall’anno 2018, con pubblicazione entro il 28 febbraio 2019 dei relativi dati.

3. Il terzo quesito analizzato dal Consiglio di Stato concerne
l’ambito di applicazione della sanzione, consistente nell’obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute, in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza (art. 1, comma 125, L. n. 124/2017).

Atteso che il terzo periodo del comma 125 dispone che “L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente“, è necessario chiarire se tale sanzione sia o meno applicabile anche ai soggetti, non qualificabili come imprese, elencati nel primo periodo dello stesso comma 125.

Al riguardo il Consiglio di Stato ha condiviso la prospettazione esposta nella richiesta di parere da parte del Ministero dello sviluppo economico, chiarendo che, secondo l’interpretazione letterale e sistemica del terzo periodo del comma 125, la sanzione restitutoria è applicabile esclusivamente alle imprese.

L’assenza, negli altri soggetti interessati dalla disposizione, del fine di lucro giustifica il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi.

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