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Wi-fi libero, sanità elettronica: i possibili rischi per la privacy dei cittadini

Il Garante per la protezione dei dati personali, in una segnalazione diretta al Governo e al Parlamento ha sottolineato quanto alcune norme contenute nel recente “Decreto del Fare” e nel Disegno di legge sulle semplificazioni potrebbero portare a rischi per la privacy dei cittadini, in particolare per quanto riguarda il contenuto di due articoli del Decreto: l’articolo 10 del decreto legge n.69 sul “wi-fi libero” e l’art.17 sul Fascicolo sanitario elettronico.

Il primo infatti prevede che chiunque offra servizi di accesso a Internet tramite wi-fi, come ad esempio ristoranti, bar e alberghi, non sia obbligato all’identificazione dei clienti che utilizzano il servizio ma, nel contempo, sia invece obbligato a ‘tracciare’ informazioni relative all’accesso alla rete, come l’indirizzo fisico del terminale che, secondo quanto dice la norma, sono considerati ‘dati personali’ in quanto possono facilmente ricondurre all’utente che si e’ collegato ad Internet. Questo adempimento, oltre a gravare sulle imprese, introdurrebbe obblighi di monitoraggio e registrazione dati piuttosto complessi nella loro applicazione.

Il secondo articolo prevede che Regioni, Province autonome, Ministero del Lavoro e Ministero della Salute, possano accedere alle informazioni sanitarie presenti nel Fse di tutti gli assistiti, compresi i documenti clinici prima espressamente esclusi, e quindi ad una mole non indifferente di dati sensibili. Questo, si legge nella segnalazione, “a fini di ricerca epidemiologica e di programmazione e controllo della spesa sanitaria”. Il Garante chiede che questa norma venga modificata affinché si possa accedere esclusivamente a quei dati ritenuti effettivamente necessari.

Il Garante, infine, si esprime negativamente sulla possibilta’ che vengano riproposte alcune disposizioni volte ad escludere gli imprenditori dall’applicazione del Codice privacy in quanto tali norme “privano di fatto le persone fisiche – sia pure quando agiscano nell’esercizio della propria attività imprenditoriale – del diritto alla protezione dei dati”.

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