Per la determinazione del giudizio complessivo circa la condotta dello studente, la gravità di singoli episodi può condizionare il giudizio ed eventualmente abbassare in modo significativo il relativo voto, ma resta in ogni caso soggetta ad una valutazione che deve tenere conto della personalità complessiva dell’alunno e del suo generale modo di confrontarsi con insegnanti e compagni, per trarsene conclusioni ben ponderate quanto alla maturità complessiva della persona e alla sua capacità di interazione con l’ambiente (nella specie, il giudice amministrativo ha annullato, con richiesta di riesame «ora per allora» del comportamento scolastico della ricorrente, il verbale dello scrutinio finale che aveva attribuito il voto di sei decimi in condotta ad una studentessa sulla base esclusivamente del comportamento da questa tenuto in occasione di una gita scolastica).
Fonte: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna; sezione I; sentenza, 21-05-2015, n. 477 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


