Con la Circolare 30/E dell’11 agosto 2015 l’Agenzia Entrate fornisce ulteriori precisazioni sull’applicazione delle misure introdotte dalla legge n.186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero.
La circolare chiarisce tra l’altro che:
– l’esito della procedura di collaborazione volontaria non sarà compromesso se il contribuente risultasse oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale, purché nella relazione di accompagnamento venga segnalata la presenza delle cause che impediscono la tempestiva produzione documentale o che non permettono una puntuale rappresentazione delle violazioni dichiarative oggetto della regolarizzazione. La documentazione dovrà essere comunque trasmessa entro la notifica da parte dell’ufficio dell’invito a comparire o, almeno, nell’ambito del contraddittorio propedeutico alla redazione dell’atto di accertamento con adesione.
– il contribuente che si è avvalso del cosiddetto scudo fiscale e vuole accedere alla procedura di disclosure, dovrà indicare nella relazione di accompagnamento le dichiarazioni riservate direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto dell’attuale procedura.
– in caso di pensioni accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile deve essere comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5%. In questo caso, il contribuente che non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, può pertanto avvalersi della procedura di collaborazione volontaria.
– i capitali dall’estero possono essere fatti rientrare già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria.


