Con soli 5 giorni di anticipo (3 lavorativi) rispetto alla data del 30 settembre (termine ultimo per l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali 2013), l’Agenzia Entrate ha pubblicato una circolare (la 28/E) con le istruzioni operative per il rilascio del nuovo visto di conformità previsto dalla Legge di Stabilità 2014.
La circolare indica i soggetti che possono apporre il visto, i requisiti che devono avere e le comunicazioni che devono trasmettere. In particolare, se il professionista ha già comunicato in precedenza all’Agenzia delle entrate di voler apporre il visto di conformità (ad esempio per le compensazioni dei crediti Iva), non è necessaria la presentazione di una nuova comunicazione a condizione che la polizza assicurativa già presentata non sia limitata a determinate dichiarazioni. In quest’ultimo caso la documentazione deve essere integrata con una polizza assicurativa che garantisca anche l’ulteriore attività di visto.
Con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, il controllo da porre in essere è limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito quali, ad esempio, duplicazioni di versamento, eccedenze di credito dell’anno precedente, imposte sostitutive e il controllo della documentazione contabile può riguardare i costi di importo superiore al 10% dell’ammontare complessivo dei componenti negativi. In ogni caso il professionista deve conservare copia di tutta la documentazione controllata.


