In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello stato non costituisce prova della sua impossibilita’ a versare l’assegno dovuto, sia perche’ il beneficio e’ previsto anche per chi percepisca un reddito non simbolico, sia perche’ il provvedimento di ammissione non puo’ considerarsi un’attestazione ufficiale dello stato di impossidenza, essendo basato sulla mera autocertificazione dell’interessato ed essendo quindi suscettibile di revoca, all’esito dei successivi controlli.
Cass. pen., sez. VI, 18-03-2014, n. 31124 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


